Controversiae termini semel statuti mutari valide nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis et auditis reliquis partibus earumque rationibus perpensis.
I termini della controversia una volta stabiliti non possono essere validamente mutati, se non con un nuovo decreto, per una causa grave, ad istanza di una parte dopo aver udito le altre parti ed averne soppesato le ragioni.
Gültig können die einmal festgelegten Streitpunkte nur aus schwerwiegendem Grund durch ein neues Dekret auf Antrag einer Partei und nach Anhören der übrigen Beteiligten und Abwägen ihrer Gründe geändert werden. [ref] La traduzione inverte la forma del canone, rendendolo meno forte: il testo è impostato sul divieto (non possono essere mutati se non…), la traduzione sul permesso (possono essere mutati solo se…). La traduzione del Münsterischer Kommentar mantiene la forma del testo. [/ref]
cc. 1729 § 4, 1731, 1°; NSRR 76 § 3; NSSA 42.
DC, art. 136
Formula dubii semel statuta mutari valide nequit, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam partis, auditis altera parte et defensore vinculi eorumque rationibus perpensis (cf. can. 1514).
È il canone che dà forza istituzionale e consistenza alla contestazione della lite, che senza la stabilità contemplata in questo canone viene frustrata nella sua funzione principale di fissazione dei termini della controversia. Il fatto che il canone 1729, § 4 del Codice previgente non riportasse l’avverbio «valide» non può far dedurre che il Codice abbia innovato la norma, rendendola più severa. Infatti l’inserzione dell’avverbio «valide» nel can. 1514 avvenne in occasione della abolizione dei canoni 1854-1857 del previgente Codice in materia di attentati lite pendente. I consultori ritennero che al posto di una normativa generale sugli attentati lite pendente fosse sufficiente prevedere prescrizioni singole dove si verificava un attentato. Tra questi casi di attentato si identificò la contestazione della lite in quanto modificare la «litis materia» (intesa qui in senso processuale e non sostanziale) avrebbe configurato appunto un attentato lite pendente, secondo la definizione di attentato del can. 1854 del Codice previgente. E dal momento che gli attentati erano sanzionati con la nullità («Attentata sunt ipso iure nulla»: can. 1855, § 1), apparve coerente introdurre la clausola «valide» nel can. 1514. Le condizioni per la valida modifica dei termini della controversia «Ad instantiam partis» «Valide» Nelle cause di nullità matrimoniale In appello
La lettera del canone opta, senza spiegazione nei verbali della Commissione, per la espressione «controversiae termini», che parrebbe più ampia di «formula dubii», ma in realtà le due espressioni equivalgono (cf. commento al can. 1513, § 1); anzi è stato eliminata la espressione «seu articulorum» che nel can. 1729, § 4 del Codice previgente intendeva ampliare o specificare in senso più ampio il concetto di dubium.
La forza del canone è tutta nell’avverbio «valide» inserito nel canone vigente, che rende condizioni ad validitatem tutte e singole le cinque condizioni alle quali è soggetto il cambiamento dei termini della controversia.
Le condizioni per la valida modifica dei termini della controversia sono i seguenti:
a) «novo decreto»: la modifica deve essere sancita in un decreto apposito: sarà scritto, come decreto scritto era quello della contestazione della lite;
b) «ex gravi causa»: una modificazione dei termini della controversia può provocare difficoltà in ambito probatorio con l’allungamento della durata della causa o la difficoltà di rileggere gli attiu acquisiti alla luce di un nuovo criterio non previsto prima, e, quindi, richiede una corrispondente grave causa per compensarne i disagi;
c) «ad instantiam partis»: è la condizione più contestata: cf. infra;
d) «auditis reliquis partibus»: compreso naturalmente il difensore del vincolo (cf. can. 1434, 1°);
e) «perpensis earum rationibus»: ciò sfocerà naturalmente nella motivazione del decreto di modifica.
Numerose le contestazioni della clausola secondo la quale la modificazione dei termini della controversia deve provenire dalla richiesta una parte, e frequente è la violazione di questa clausola nella prassi, a favore di una modificazione ex officio, cioè da parte del giudice.
Le ragioni addotte a favore di questa contestazione e trasgressione sono note.
Merita di più (come è nella deontologia del buon canonista) soffermarsi sulle ragioni che giustificano il prescritto positivo che il legislatore ha voluto:
– si tratta di un prescritto posto ad praecavendum, ossia per evitare il pericolo grave di una sentenza nulla per aver giudicato ultra petita (cf. can. 1620, 4°);
– è una norma che intende evitare che la modificazione ex officio una volta ammessa indebolisca gravemente il decreto di contestazione della lite (ingenerando la convinzione che si potrebbe modificare liberamente) e di fatto si attenda a modificare i termini della controversia sempre più tardi, sempre più vicini alla sentenza definitiva (come l’esperienza insegna), con grave danno per la istruzione della causa;
– vi sono alternative accettabili agli impasse che suggerirebbero di ricorrere alla modificazione ex officio: per esempio, un dilata da parte del collegio che avverta implicitamente le parti della difficoltà del dubbio concordato; l’intervento del promotore di giustizia (se la nullità è divulgata: cf. can. 1674, § 1, 2°).
La clausola importa che la violazione del can. 1514 (ossia la modificazione dei termini della controversia senza l’adempimento di una o più condizioni elencate nel canone) provoca:
– sempre e automaticamente la nullità sanabile della sentenza definitiva (can. 1622, 5°);
– la nullità insanabile della sentenza definitiva se la modificazione dei termini ha comportato di fatto la negazione del diritto di difesa (can. 1620, 7°).
Particolarmente vistoso il fenomeno della modifica della formula del dubbio nelle cause di nullità matrimoniale, nelle quali la modificazione dei termini della controversia si realizza attraverso la aggiunta o il cambiamento di un capo di nullità.
La normativa del can. 1514 vale anche nei processi in grado di appello.
È stata recentemente dichiarata nulla dalla Segnatura Apostolica (sentenza definitiva coram Versaldi, 27 giugno 2024, prot. n. 55831/21 CG, n. 12) una sentenza rotale penale (coram Arokiaraj, 17 marzo 2021, pubblicata e tradotta in inglese in The Canonist 12/2 (2021) 293-305 e in The Jurist 78 (2022) 275-306, qui con un commento di R.E. Jenkins, pp. 307-326) che in appello aveva ritenuto di riformulare ex officio il capo di accusa giudicato in primo grado in un altro capo di accusa, in violazione del can. 1514.
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», Periodica de re canonica 85 (1996) 353-355.
G.P. Montini, « Alcune questioni in merito al can. 1514», Periodica de re canonica 92 (2003) 305-358.
N. Schöch, Festlegung, Änderung und Konformität von Klagegründen im kanonischen Eheprozess, Frankfurt 2003.
A. Toth, La modifica della formula dubii nei giudizi di nullità matrimoniale. Analisi testuale e contestuale del can. 1514, di prossima pubblicazione.
Per la vasta bibliografia sulla modifica ex officio dei termini della controversia cf. G.P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica. Editio quinta. Ad usum Auditorum, Romae 20205, pp. 187-192.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 138; 152; 41 (2009) 391; 11 (1979) 92-93; 133; 261-262.
L’articolo di Z. Grocholewski citato in bibliografia è stato pubblicato in varie lingue e luoghi:
Z. Grocholewski, «A fase inicial ou introdutória do processo nas causas de nulidade de matrimônio», Direito & pastoral 10 (1996) 7-52;
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», in Zbornik z II. Sympózia kanonického práva, 1992, 13-65;
Z. Grocholewski, «Úvodná fáza Procesu v Kauzách Manželskej Nulity», in Ius et iustitia. Acta III Symposii Iuris Canonici anni 1993, Spisska Kapitula 1994, 211-259.
Bibliografia e ulteriori approfondimenti in G.P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica. Editio quinta. Ad usum Auditorum, Romae 20205, pp. 187-248.