Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere tenetur.
Gli atti di curia che hanno per loro natura effetto giuridico, devono essere sottoscritti dall’Ordinario da cui provengono, anche in ordine alla validità, e nello stesso tempo devono essere sottoscritti dal cancelliere o dal notaio di curia; il cancelliere poi è tenuto ad informare degli atti il Moderatore di curia.
For validity, acts of the curia which are to have juridic effect must be signed by the ordinary from whom they emanate; they must also be signed by the chancellor of the curia or a notary. The chancellor, moreover, is bound to inform the moderator of the curia concerning such acts.
Los actos de la curia llamados a producir efecto jurídico deben ser suscritos por el Ordinario del que provienen, como requisito para su validez, así como también por el canciller de la curia o un notario; el canciller tiene obligación de informar al Moderador de la curia acerca de esos actos.
cc. 372 § 3, 373 § 1, 374 § 1, 2°.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 176-180.
Il canone, che non ha precedenti nella legislazione canonica anteriore al Codice vigente, mostra l’attenzione del legislatore a rafforzare quanto più possibile il coordinamento dell’attività amministrativa della curia, già oggetto dell’attenzione del canone precedente. Gli atti di curia destinati ad avere effetto giuridico, devono essere sottoscritti, per la loro validità, dall’ordinario che li emana, vescovo o vicario. La sottoscrizione del cancelliere o del notaio di curia è invece solo per la liceità e quindi per garantire l’autenticità dell’atto e la sua conformità al diritto. L’effetto giuridico dell’atto si fonda dunque sulla legge o sull’autorità che lo ha emanato, mentre la sua autenticità, fino a prova contraria, è garantita dalla firma del cancelliere, la cui sottoscrizione fa pubblica fede (can. 483 § 1). Al cancelliere viene inoltre imposto di informare il moderatore di curia, dove tale ufficio sia stato costituito, di tutti gli atti giuridici emessi da organismi o persone della curia, rafforzando in questo modo il coordinamento interno, tanto più utile quando ci si trovasse in presenza di una pluralità di ordinari. Tra gli atti di curia con effetto giuridico vanno annoverati gli atti amministrativi generali o normativi particolari, per esempio i decreti generali, le istruzioni, i decreti singolari, i precetti, i rescritti e le dispense. Gli atti di curia (cf can. 482) aventi effetto giuridico vanno distinti dagli atti giuridici (cf cann. 124-128): per esempio la concessione di una dispensa è un atto giuridico, il rescritto relativo è invece un atto di curia avente effetti giuridici. Non fanno parte degli atti di curia summenzionati i documenti di carattere dottrinale o documenti che, per quanto sottoscritti dall’ordinario, non hanno di per sé un effetto giuridico, come, per esempio, una lettera personale dell’ordinario a un sacerdote. Da osservare infine come, il dettato del canone, presuppone che gli atti di curia con effetto giuridico siano emessi nella forma scritta.
Gli atti di curia
Gli atti di curia possono essere definiti come l’espressione documentale delle azioni di quegli organismi e persone che aiutano il vescovo nel governo di tutta la diocesi, soprattutto nel dirigere l’attività pastorale, nel curare l’amministrazione della diocesi come pure nell’esercitare la potestà giudiziaria (cf can. 469). Si tratta evidentemente di atti emessi da tali persone o organismi nell’esercizio delle loro funzioni e non a titolo personale. Il can. 474 specifica un’ulteriore caratteristica di tali atti, che interessa particolarmente le funzioni della cancelleria diocesana, quella cioè di avere per loro natura un effetto giuridico: si tratta dunque di atti umani posti esternamente secondo la legge e con la volontà espressa e originaria di produrre una conseguenza che la legge stessa configura come dotata di forza giuridica. Essendo emanati a livello diocesano dall’ordinario del luogo sono espressione della potestà (esecutiva o legislativa) dell’autorità ecclesiale (atti pubblici). Il can. 474 allude alla forma ordinariamente scritta di tali atti, ponendo il requisito della firma dell’ordinario da cui provengono (per la validità), con controfirma del cancelliere (per la liceità): si tratta pertanto normalmente di atti che possono essere definiti formali o solenni, che esigono cioè l’osservanza di alcune modalità in ordine alla loro produzione. In modi sintetico e non esaustivo, tra gli atti di curia che hanno per loro natura effetto giuridico si possono annoverare:
- Le leggi (cann. 7-22) e i decreti generali legislativi (can. 29): si tratta di disposizioni normative emanate dall’unico legislatore presente in diocesi e cioè il vescovo stesso visto che, fatta salva la suprema autorità, nessun altro soggetto dotato di potestà legislativa può delegarla.
- I decreti generali esecutivi (cann. 31-33): determinano come applicare la legge e ne urgono l’osservanza. Possono essere emanati dall’autorità che gode di potestà esecutiva.
- Le istruzioni (can. 34): sono disposizioni generali interne all’organizzazione ecclesiastica destinate a coloro che hanno il compito di mandare ad esecuzione le leggi. Hanno lo scopo di illustrare norme esistenti di specificarne le procedure di esecuzione. Non essendo destinate alla generalità della comunità non hanno bisogno di promulgazione, ma solo di essere comunicate agli interessati.
- Gli atti amministrativi singolari (cann. 35-93): sono disposizioni date dall’autorità munita di potere esecutivo, che manifesta così il suo volere, in modo discrezionale, per un caso particolare, in dipendenza dalle leggi o dai decreti generali, compresi quelli esecutivi. Gli atti amministrativi singolari si possono suddividere in:
- Decreti e precetti singolari (cann. 48-58): si tratta, nella prima fattispecie, degli atti formali dispositivi con i quali è data una decisione oppure viene fatta una provvisione da parte dell’autorità competente (nomine, rimozioni, erezioni, estinzioni, conferme, revoche, sostituzioni, autorizzazioni ecc.) per un caso particolare e che può riguardare una o più persone fisiche o giuridiche. I precetti singolari consistono invece nell’imporre a una o più persone, fisiche o giuridiche, in riferimento ad una legge, di fare o non fare qualcosa.
- Rescritti (cann. 59-75): si intende per rescritto un atto singolare dato per iscritto, a fronte di una richiesta da parte di un soggetto, con il quale l’autorità competente concede un privilegio (can. 76), una dispensa (can. 85) o altra grazia. Le licenze con le quali l’autorità competente concede ad un richiedente la facoltà necessaria perché questi possa agire lecitamente o, in taluni casi, validamente (cf per esempio can. 1291) non sono propriamente delle grazie, ma comunque si applicano ad esse i canoni relativi ai rescritti perché si tratta di risposte dell’autorità ad una richiesta.
- Privilegi (cann. 76-84): Si tratta di un’espressione tipica dell’ordinamento canonico per situazioni particolari in vista del bene della Chiesa. In concreto sono grazie concesse in favore di determinati soggetti che hanno così la possibilità di agire contro o fuori dal diritto. Possono essere emanati da chi gode di autorità legislativa o dall’autorità esecutiva a cui il legislatore ha concesso tale facoltà. Che tale atto amministrativo abbia come autore il legislatore ben si comprende alla luce del fatto che un privilegio è per sua natura contra o praeter legem in quanto dato per una o più persone concrete diversamente dalla legge, che gode di carattere di generalità e astrattezza.
- Dispense (cann. 85-93): si tratta della possibilità, mediante un atto potestativo amministrativo, di rendere inoperanti, in un caso particolare, gli effetti di una legge meramente ecclesiastica. La dispensa non abroga una legge né la modifica, ma interviene per casi concreti, per questa ragione posso dispensare tutti quelli che godono di potestà esecutiva. A norma del can. 87 il vescovo diocesano può dispensare da tutte le leggi con eccezione di quelle processuali, di quelle penali e di quelle la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica o ad altra autorità.
- Atti di carattere notarile (can. 484): si tratta qui di alcuni atti scritti che comportano degli effetti giuridici nei quali il cancelliere interviene come notaio annotando luogo, giorno, mese e anno e apponendo la propria firma. Esemplare il caso della presa di possesso della diocesi da parte del vescovo davanti al cancelliere (cf cann. 382 § 3 e 404). Tra questi atti notarili vanno pure segnalati quelli che pur non comportando di per sé una qualche disposizione hanno comunque un effetto giuridico rilevante basti pensare alle vidimazioni della firma di un soggetto ecclesiale su cui la curia diocesana abbia competenza, che comporta il conferimento alla firma di un riconoscimento giuridico di attendibilità per cui quella firma è resa valida e autenticata anche agli effetti legali presso le autorità non ecclesiastiche che riconoscono la vidimazione effettuata dalle curie diocesane oppure si pensi, per esempio, alle dichiarazioni di vario tipo rilasciate dalla cancelleria diocesana.
- Atti relativi a procedure amministrative: l’ordinario può affidare al cancelliere, come istruttore, alcune procedure che comportano atti dotati di efficacia giuridica: basti pensare, per esempio, al processo per l’inconsumazione delle nozze oppure all’applicazione delle pene per via amministrativa (cf cann. 1700 § 1, 1704, 1720).
- Alcuni atti collegiali come per esempio le votazioni e le elezioni (can. 119), che pur non richiedendo la firma e controfirma di cui al can. 474, necessitano comunque di una serie di attività preparatorie ed attuative (soprattutto per le elezioni), con conseguenti ulteriori atti giuridici (indizione, conferma, etc.).
Le attività di curia comprendono anche altri atti che, pur non rientrando propriamente nella categoria degli atti di curia aventi effetto giuridico di cui al can. 474, hanno tuttavia una relazione con gli stessi: è il caso, per esempio, degli atti che possono essere richiesti per preparare nel modo più adeguato o per portare a esecuzione gli atti aventi effetto giuridico. Tra questi atti, a titolo meramente esemplificativo, si possono annoverare:
- Gli interventi magisteriali del vescovo come, per esempio, i piani pastorali nei quali vengono date specifiche indicazioni per l’azione pastorale in diocesi e che poi vengono riprese in provvedimenti giuridici.
- Gli atti di comunicazione interna tra ordinario e/o responsabile di curia. Si tratta di documentazione utile per la preparazione degli atti aventi effetto giuridico: per esempio, la richiesta di informazioni prima di una decisione oppure la corrispondenza interna tra diversi organismi ed enti diocesani (per esempio, tra la cancelleria e l’istituto diocesano per il sostentamento del clero) per consentire l’esecuzione di un provvedimento.
c. Atti di varia natura che accompagnano l’esercizio dell’autorità di governo propria della curia senza avere, di per sé, un effetto giuridico: basti pensare, per esempio alla stesura dei verbali degli organismi di curia.
G. Marchetti, La curia come organo di partecipazione alla cura pastorale del vescovo diocesano, Roma 2000; M. Mosconi, Gli atti di curia: dall’istanza alla notifica; protocollo e archiviazione, in QDE 23 (2010) 101-125; C. Redaelli, Natura e compiti della Curia diocesana, in QDE 7 (1994) 140-153.
Comm. 5 (1973) 225-226; 13 (1981) 111-117; 14 (1982) 213.