Iudex in quovis stadio causae se absolute incompetentem agnoscens, suam incompetentiam declarare debet.
Il giudice che in qualunque stadio della causa si riconosca incompetente d’incompetenza assoluta, deve dichiarare la propria incompetenza.
Ein Richter muss in jedem Stand des Verfahrens seine Unzuständigkeit erklären, wenn er zu der Erkenntnis gelangt, absolut unzuständig zu sein.
c. 1611; PrM 27 § 2.
La ragione della norma sta nel fatto che l’incompetenza assoluta del giudice rende insanabilmente nulla la sentenza (cf can. 1620, 1°) e conseguentemente tutto il giudizio.
In questo caso si prescinde dalla opposizione di un’eccezione: l’iniziativa è del giudice stesso, che opera ex officio.
Naturalmente la dichiarazione di incompetenza che ne risulta può essere oggetto di appello come previsto nel can. 1460 § 3.
E per l’incompetenza relativa?
Di interesse la questione che fu posta fin dall’inizio dell’iter di revisione del Codice: quanto previsto nel can. 1461 vale anche per l’incompetenza relativa, ossia è tenuto il giudice a dichiararla ex officio «in quovis stadio causae»?
La Commissione volle in un primo momento completare il canone con la clausola: «incompetentiam vero relativam ante contestationem litis» (cf Communicationes 38 [2006] 64).
La clausola fu completata in vista del I schema del Codice: «incompetentiam vero relativam debet declarare ante litis contestationem, neque postea potest nisi pars petat ad normam can. 62 § 1 [ora: 1459 § 2]» (ibid., 41 [2009] 370).
Ma nella revisione seguita alla consultazione fu proposta da un consultore la cancellazione della clausola «quia incompetentia relativa non declaratur nisi petatur ad normam can. 62» (ibid., 10 [1978] 257). E la proposta fu accettata.
La ragione della cancellazione è però ambigua o incompleta. Infatti prima della contestazione della lite il giudice che si riconosca incompetente di incompetenza relativa deve anche ex officio dichiararsi incompetente (cf art. 10 § 3 DC: «salvo tamen can. 1457, § 1»). È vero però che la clausola appariva incongrua con la ratio e il prescritto del canone, tutto teso alla incompetenza assoluta.
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 209-234.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 64; 92; 41 (2009) 370; 10 (1978) 257.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.