§ 1. Consilium pastorale constat christifidelibus qui in plena communione sint cum Ecclesia catholica, tum clericis, tum membris institutorum vitae consecratae, tum praesertim laicis, quique designantur modo ab Episcopo dioecesano determinato.
§ 2. Christifideles, qui deputantur ad consilium pastorale, ita seligantur ut per eos universa populi Dei portio, quae dioecesim constituat, revera configuretur, ratione habita diversarum dioecesis regionum, condicionum socialium et professionum, necnon partis quam sive singuli sive cum aliis coniuncti in apostolatu habent.
§ 3. Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes.
§ 1. Il consiglio pastorale è composto da fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia soprattutto laici; essi vengono designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano.
§ 2. I fedeli designati al consiglio pastorale siano scelti in modo che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione di popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell’apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati.
§ 3. Al consiglio pastorale non vengano designati se non fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza.
§ 1. A pastoral council consists of members of the Christian faithful who are in full communion with the Catholic Church—clerics, members of institutes of consecrated life, and especially laity—who are designated in a manner determined by the diocesan bishop.
§ 2. The Christian faithful who are designated to a pastoral council are to be selected in such a way that they truly reflect the entire portion of the people of God which constitutes the diocese, with consideration given to the different areas of the diocese, social conditions and professions, and the role which they have in the apostolate whether individually or joined with others.
§ 3. No one except members of the Christian faithful outstanding in firm faith, good morals, and prudence is to be designated to a pastoral council.
§ 1. El consejo pastoral se compone de fieles que estén en plena comunión con la Iglesia católica, tanto clérigos y miembros de institutos de vida consagrada como sobre todo laicos, que se designan según el modo determinado por el Obispo diocesano.
§ 2. Los fieles que son designados para el consejo pastoral deben elegirse de modo que a través de ellos quede verdaderamente reflejada la porción del pueblo de Dios que constituye la diócesis, teniendo en cuenta sus distintas regiones, condiciones sociales y profesionales, así como también la parte que tienen en el apostolado, tanto personalmente como asociados con otros.
§ 3. Para el consejo pastoral deben designarse sólo fieles que destaquen por su fe segura, buenas costumbres y prudencia.
§ 1: CD 27; ES I, 16 § 3; OChr 7, 8; DPME 204; SDO 24; MR 56
§ 2: OChr 7.
§ 3: OChr 7, 9.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 184.
A tutti coloro che fanno parte del CPD è chiesto di essere in piena comunione con la Chiesa cattolica (cf can. 205), così come i membri del consiglio si dovrebbero distinguere per fede sicura, buoni costumi e prudenza (§ 3). Per quanto il CPD non debba essere un organo rappresentativo tuttavia, per essere uno strumento reale di partecipazione, deve poter esprimere nel modo più completo possibile la porzione del popolo di Dio che costituisce la diocesi e questo sia nella sua composizione che nelle modalità con le quali vengono designati i suoi membri. Il can. 512 chiede dunque che nel consiglio siano rappresentati chierici e quindi, oltre al vescovo che lo presiede, presbiteri e diaconi, membri degli istituti di vita consacrata (e sebbene non esplicitato si può ritenere anche che vi possano far parte i membri delle società di vita apostolica) e soprattutto (praesertim) laici, visto che sono la componente più numerosa del popolo di Dio (cf Communicationes 13 [1981] 139). Suggerisce quindi che, nella scelta dei componenti del consiglio, si tenga conto delle zone territoriali della diocesi, dei diversi ambiti della pastorale, delle diverse modalità di esercizio dell’apostolato, sia quando è svolto da singole persone (per esempio ministeri istituiti e di fatto), sia in forma associata (gruppi, movimenti e associazioni). Il riferimento poi alle condizioni sociali e professionali è un invito esemplificativo ma efficace a tener conto sempre dei concreti ambiti di vita nei quali i fedeli sono chiamati a vivere la loro fede. In ogni caso comunque i membri del consiglio agiscono sempre a titolo personale e non rappresentano e neppure devono essere considerati o considerarsi rappresentanti di qualche realtà, gruppo o categoria di fedeli. Nulla viene detto circa il numero dei membri del CPD che dovrà evidentemente tener conto delle dimensioni della diocesi e del numero dei fedeli; va da sé che comunque il consiglio non dovrebbe essere così numeroso da impedirgli di fatto di adempiere adeguatamente le proprie funzioni. Circa le modalità di designazione dei membri il canone rimanda alle determinazioni del vescovo. Se al § 1 si parla di diretta e personale scelta da parte del vescovo, al § 2 si accenna ad una designazione da parte dei diversi settori diocesani. Perché nelle modalità di designazione si possa esprimere la partecipazione dei fedeli, ma anche la possibilità di rappresentare la concreta realtà diocesana, andranno utilizzati più criteri: da quello di consultazione delle diverse realtà diocesane e dunque un criterio elettivo, a quello di scegliere qualche membro in ragione del suo ufficio e del suo ministero all’interno della Chiesa particolare, fino alla libera nomina da parte del vescovo di persone di fiducia o che possano in qualche modo garantire la presenza in consiglio di realtà significative per la diocesi che non potrebbero altrimenti essere rappresentate. ES I, 16 § 5 così suggeriva: «Ove esistano, su un medesimo territorio, Gerarchie di riti diversi, si raccomanda fortemente che, nella misura del possibile, il Consiglio Pastorale sia di carattere interrituale, cioè composto di sacerdoti, Religiosi e laici dei diversi riti».
S. Berlingó, I consigli pastorali, in Il diritto ecclesiastico 102 (1991) 111-145; F. Daneels, De dioecesanis corresponsabilitatis organis, in Periodica 74 (1985) 301-324; G. Gervasio; Il Consiglio pastorale diocesano strumento di comunione nella Chiesa particolare, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 224-249; F. Giannini, La Chiesa particolare e gli organismi di partecipazione, in Apollinaris 56 (1983) 514-527; P. Pavanello, Il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale diocesano, le riunioni dei vicari foranei, in QDE 27 (2014) 366-275; J.A. Renken, Pastoral Councils: Pastoral Planning and Dialogue among the People of God, in The Jurist 53 (1993) 132-154.
Communicationes 5 (1973) 231; 13 (1981) 138.