Nisi aliud expresse caveatur:
1° quoties lex praecipit ut iudex partes earumve alteram audiat, etiam promotor iustitiae et vinculi defensor, si iudicio intersint, audiendi sunt;
2° quoties instantia partis requiritur ut iudex aliquid decernere possit, instantia promotoris iustitiae vel vinculi defensoris, qui iudicio intersint, eandem vim habet.
Se non si disponga espressamente altro:
1° ogniqualvolta la legge prescrive che il giudice ascolti le parti o una di esse, anche il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, se intervengono in giudizio, devono essere ascoltati;
2° ogniqualvolta si richiede l’istanza della parte perché il giudice possa definire qualcosa, l’istanza del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, che intervengono in giudizio, ha lo stesso valore.
Sofern anderes nicht ausdrücklich vorgesehen ist:
1° sind auch Kirchenanwalt und Bandverteidiger, falls sie am Verfahren beteiligt sind, zu hören, wenn das Gesetz vorschreibt, der Richter müsse die Parteien oder eine Partei hören;
2° hat, wenn der Antrag einer Partei für eine richterliche Entscheidung erforderlich ist, der Antrag des am Verfahren beteiligten Kirchenanwaltes oder Bandverteidigers dieselbe Wirkung.
SN can. 64.
Origine del canone Significato Eccezioni
Il canone ha origine da una proposta di Ciprotti: «Per evitare di dover ripetere nelle singole disposizioni del Codice l’obbligo del giudice di udire il Promotore di giustizia […] e il Difensore del Vincolo, ogniqualvolta devono essere udite le parti, e l’equivalenza dell’istanza di essi a quella delle parti, […] sembrerebbe opportuno inserire […] una disposizione generale, che equipari, relativamente a queste due cose, il Promotore di giustizia e il Difensore del Vincolo alle parti»; proponeva anche il testo del nuovo canone, identico a quello che poi sarà promulgato (S. Congregazione Orientale – Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, Ventesima Plenaria. Proposte di modifiche del testo del “Codex Iuris Canonici”. Nuove proposte presentate dal Prof. Pio Ciprotti, Città del Vaticano 1944, 58).
La proposta fu accettata dal motu proprio Sollicitudinem Nostram (can. 64, in AAS 42 [1950] 19) e dai consultori (cf Communicationes 38 [2006] 44).
È un canone nato per semplificare il testo codiciale: il testo infatti diverrebbe di pesante lettura se ad ogni menzione delle parti o di una di esse si dovesse aggiungere sempre la menzione del difensore del vincolo e del promotore di giustizia. Senza contare che a volte la singola fattispecie non supporta (o non supporta con certezza) la menzionata estensione, la cui chiarificazione quindi deve essere lasciata alla dottrina e alla giurisprudenza. Anche il tentativo messo in atto dall’istruzione Dignitas connubii, di menzionare esplicitamente il difensore del vincolo accanto alla menzione delle parti o di una parte, si deve ritenere parziale (ossia non completa) e quindi conferma l’utilità del can. 1434.
Il canone assume poi un significato peculiare confermando la qualifica di «parte» del difensore del vincolo e del promotore di giustizia, e nello stesso tempo la parità processuale con le parti private.
Le eccezioni sono soggette, secondo il testo del canone, ad una menzione espressa («expresse») che escluda cioè l’equiparazione stabilita nei nn. 1-2.
La clausola «expresse» qui andrebbe intesa in senso largo, che comprenda non solo «implicite», come di solito, ma anche «ex natura rei». Ci sono infatti eccezioni all’equiparazione di cui ai nn. 1-2 che sono discendenti dalla natura peculiare di alcuni atti. Per questa ragione fu proposto un paragrafo 2 («Numquam autem ad promotorem iustitiae applicari poterunt normae de actoris absentia, de partium interrogationibus et declarationibus; neque promotori iustitiae iusiurandum ullum deferri potest» (cf Communicationes 41 [2009] 362), che però fu poi espunto «quia inutilis videtur» (ibid., 10 [1978] 239).
Le eccezioni espresse possono essere di due tipi:
– quelle che concedono o riconoscono al difensore del vincolo e al promotore di giustizia meno di quanto è concesso o riconosciuto alle parti: cf, per esempio, can. 1674 § 1, n. 2;
– quelle che concedono o riconoscono al difensore del vincolo e al promotore di giustizia più di quanto è concesso o riconosciuto alle parti: cf, per esempio, can. 1677.
Palestro, V., Il difensore del vincolo ed il promotore di giustizia (artt. 53-60), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 177-190.
Pavanello, P., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale. XXIV Incontro di Studio. Villa Luzzago – Ponte di Legno (Brescia) 30 giugno – 4 luglio 1997, Milano 1998, 109-126.
Schöch, N., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2018, 231-258.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 56-57; 41 (2009) 361-362; 10 (1978) 238-239.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.