Ad oblationes occasione funerum quod attinet, serventur praescripta can. 1264, cauto tamen ne ulla fiat in exequiis personarum acceptio neve pauperes debitis exequiis priventur.
Per quanto riguarda le offerte date in occasione dei funerali, si osservino le disposizioni del can. 1264, procurando, tuttavia, che nelle esequie non si faccia alcuna preferenza di persone, e che i poveri non siano privati delle dovute esequie.
Regarding offerings on the occasion of funeral rites, the prescripts of can. 1264 are to be observed, with the caution, however, that there is to be no favoritism toward persons in funerals and that the poor are not deprived of fitting funerals.
Por lo que se refiere a las oblaciones con ocasión de los funerales, obsérvense las prescripciones del c. 1264, evitando sin embargo cualquier acepción de personas, o que los pobres queden privados de las exequias debidas.
cc. 1234-1237; SCConc Resol., 9 iul. 1921 (AAS 13 [1921] 535-537); SCConc Resol., 9 iun. 1923 (AAS 17 [1925] 508-510); CI Resp. II, 6 mar. 1927 (AAS 19 [1927] 161); SCConc Resol., 24 maii et 15 nov. 1930 (AAS 25 [1933] 155-157); SCConc Resol., 5 iul. 1941 (AAS 34 [1942] 101-103); SCConc Resp., 30 iul. 1953; SC 32; OEx 20.
Scopo della norma è di evitare che nelle esequie si facciano preferenze per motivi economici e dunque di far sì che anche i poveri siano trattati con la dovuta dignità e decoro. Questo tuttavia non impedisce di riservare una particolare attenzione a quanti sono insigniti di speciali uffici ecclesiastici o civili: «Nella liturgia, tranne la distinzione che deriva dall’ufficio liturgico e dall’ordine sacro, e tranne gli onori dovuti alle autorità civili a norma delle leggi liturgiche, non si faccia alcuna preferenza di persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie sia nelle solennità esteriori» (SC 32, cf anche Ordo Exequiarum 20). Quanto all’entità delle offerte in occasione dei funerali il Codice rimanda alla norma generale del can. 1264, 2° che ne affida la determinazione all’assemblea dei vescovi della provincia (cf can. 431) così come per la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali. Fatta salva la diversa volontà dell’offerente (cf can. 1267 § 3), tali offerte sono destinate alla cassa parrocchiale (cf cann. 531 e 551) o alla chiesa od oratorio in cui sono state celebrate le esequie. Del tutto soppresse le articolate disposizioni del Codice precedente (cf cann. 1234-1237) che prevedevano anche una «portio paroecialis» al parroco proprio del defunto nel caso in cui il funerale non fosse stato celebrato nella chiesa parrocchiale propria del defunto.
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