Can. 1737 § 1

Francesco, costituzione apostolica Praedicate evangelium, 19 marzo 2022, in L’Osservatore Romano, 31 marzo 2022, I-XII
«Art. 32 § 1. I ricorsi gerarchici sono ricevuti, esaminati e decisi, a norma di diritto, dalle Istituzioni
curiali competenti per materia. In caso di dubbio sulla determinazione della competenza dirime la questione il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica».
«Art. 115 § 2. È competente [il Dicastero per il Clero] ad esaminare in via amministrativa le eventuali controversie e ricorsi gerarchici presentati dai chierici, anche membri di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, per ciò che concerne l’esercizio del ministero, fatto salvo il prescritto dell’art. 28 § 1».
«Art. 124 § 2. Sono altresì di competenza del Dicastero [per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica], a norma del diritto: […] 5. l’esame dei ricorsi contro il decreto di dimissione dei membri».
«Art. 134 Nell’ambito della propria competenza, il Dicastero [per i Laici, la Famiglia e la Vita] tratta altresì eventuali ricorsi gerarchici relativi alla vita associativa e all’apostolato dei laici».
«Art. 153 § 2. Il Dicastero [per la Cultura e l’Educazione] è costituito […] dalla Sezione per l’Educazione, che sviluppa i principi fondamentali dell’educazione in riferimento alle scuole, agli Istituti superiori di studi e di ricerca cattolici ed ecclesiastici ed è competente per i ricorsi gerarchici in tali materie».

 

Normae de gravioribus delictis, Congregatio pro Doctrina Fidei, Rescriptum ex Audientia, 21 maggio 2010, art. 27, in AAS 102 (2010) 429
«Adversus actus administrativos singulares in casibus de delictis reservatis, a Congregatione pro Doctrina Fidei latos vel probatos, habetur recursus, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium interpositus, ad Congregationem Ordinariam eiusdem Dicasterii seu Feriam IV quae videt de merito ac de legitimitate, remoto quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus».

 

Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Congregatio pro Doctrina Fidei, Rescriptum ex Audientia, 11 ottobre 2021, artt. 23 e 24, §§ 1 e 3, in L’Osservatore Romano, 7 dicembre 2021, 6
«Art. 23 §1. A norma del can. 1734 CIC, il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo hanno il diritto di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto emesso dall’Ordinario o dal suo Delegato ex can. 1720, 3° CIC.
§2. Solo successivamente il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo, avendo osservato quanto disposto dal can. 1735 CIC, possono proporre ricorso gerarchico al Congresso del medesimo Dicastero a norma del can. 1737 CIC».
«Art. 24 §1. Contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l’accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus».
«Art. 24 §3. Il ricorso di cui al §1, ai fini della sua ammissibilità, deve indicare con chiarezza il petitum e contenere le motivazioni in iure e in facto sulle quali si basa».

D. Utrum christifidelium coetus, personalitatis iuridicae, immo et recognitionis de qua in can. 299, § 3, expers, legitimationem activam habeat ad recursum hierarchicum proponendum adversus decretum proprii Episcopi dioecesani.
R. Negative, qua coetus; affirmative, qua singuli christifideles, sive singillatim sive coniunctim agentes, dummodo revera gravamen passi sint. In aestimatione autem huius gravaminis, iudex congrua discretionalitate gaudeat oportet.

D. Se il gruppo di fedeli, privo della personalità giuridica, anzi anche del riconoscimento di cui nel can. 299, § 3, abbia la legittimazione attiva per proporre un ricorso gerarchico contro il decreto del proprio Vescovo diocesano.
R. Negativamente, come gruppo; affermativamente, come singoli fedeli, agendo sia singolarmente sia uniti insieme, purché abbiano subìto davvero un gravame. Nella valutazione di tale gravame, è necessario che il giudice goda di congrua discrezionalità.

PCCICAI, Resp., 29 aprilis 1987, in AAS 80 (1988) 1818: 12 decembris 1988.

Montini, G.P., I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739). Edizione aggiornata, riveduta e corretta, Roma 2023, 105-137.

Montini, G.P., Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739), Madrid 2021, 91-115.

A. Perlasca, «Can. 1737: il diritto di un gruppo di fedeli alla legittimazione attiva per proporre un ricorso gerarchico contro il decreto del proprio vescovo», in QDE 31 (2018) 215-224.

Punderson, J.R., «Hierarchical Recourse to the Holy See: Theory and Practice», in Proceedings CLSA 62 (2000) 19-47.

Communicationes 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 235-243; 8 (1976) 184.199; 9 (1977) 72; 16 (1984) 79-89; 41 (2009) 175-176; 353.444; 42 (2010) 69-142; 381-436; 43 (2011) 209-257; 439-467.