§ 1. Citationum, decretorum, sententiarum aliorumque iudicialium actorum notificatio facienda est per publicos tabellarios vel alio modo qui tutissimus sit, servatis normis lege particulari statutis.
§ 2. De facto notificationis et de eius modo constare debet in actis.
§ 1. La notificazione di citazioni, decreti, sentenze, ed altri atti giudiziari deve essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro, osservate le norme stabilite per legge particolare.
§ 2. Del fatto della notificazione e del modo in cui essa fu fatta deve constare agli atti.
§ 1. Die Bekanntgabe von Ladungen, Dekreten, Urteilen und anderen Gerichtsakten hat durch die Post oder auf eine andere äußerst sichere Weise zu erfolgen, unter Beachtung der Bestimmungen des Partikularrechtes.
§ 2. Die Tatsache und die Weise der Bekanntgabe müssen in den Akten festgehalten werden. 1
§ 1: cann. 1717, 1719, 1720, 1877; PrM 79, 80, 204; NSSA 27.
§ 2: can. 1722; NSRR 67; PrM 81; NSSA 27 § 2.
La formazione del canone Nella seconda revisione, seguita alla consultazione generale, il prescritto fu ulteriormente modificato. Prima di tutto (e questa è la principale innovazione) il prescritto fu esteso dalla prima citazione a tutte le citazioni di atti giudiziali (cf Communicationes 11 [1979] 90-91). Se da un lato questo è da ritenere opportuno perché dà una normativa generale, dall’altro lato rischia di non porre sufficientemente in risalto la singolarità della prima citazione e della sua notificazione. In secondo luogo il prescritto fu ulteriormente semplificato: scomparse la menzione dei cursori della curia; il giudizio sulla sicurezza di altri modi di notificazione fu lasciato indeterminato e si rafforzò la clausola di osservanza delle norme stabilite con legge particolare (cf ibid., p. 91). Negli atti doveva constare sia il fatto quanto il modo di notificazione (cf ibid.). Il prescritto
Già all’inizio della revisione il relatore propose una semplificazione circa il modo di notificare la prima citazione alla parte convenuta, in ragione sia della diffusione del Codice previgente in materia («quae absorbeat cann. 1717, 1719, 1721 et 1722») sia dell’evoluzione avvenuta nella società circa il sistema delle comunicazioni (cf Communicationes 38 [2006] 131). Alla conclusione della prima revisione fu previsto pertanto il mantenimento del sistema di notificazione tramite cursore inviato dalla curia per la notificazione; si aggiunse l’alternativa dell’invio tramite posta, ma a condizione che fosse un invio per raccomandata con ricevuta di ritorno; si ammetteva infine qualunque altro modo purché per le condizioni e normative locali fosse assolutamente sicuro (cf ibid., p. 132). A queste prescrizioni dopo la revisione del parvus coetus, il I schema aggiunse l’obbligo di attenersi alle norme stabilite dalla legge particolare (cf ibid.). Negli atti si doveva conservare documentazione della ricevuta della avvenuta citazione (cf ibid.).
Fallirono i tentativi del cardinale Primatesta e del prelato Bernardin di reintrodurre la citazione per editto (cf can. 1720 del Codice previgente), soppressa nella prima revisione (cf Communicationes 38 [2006] 133), ripresa dal parvus coetus e riapparsa nel I schema (cf can. 150, in Communicationes 41 [2009] 389), ma poi di nuovo soppressa nella revisione seguita alla consultazione generale (cf Communicationes 11 [1979] 91): la Commissione rispose che non era necessaria, essendo contenuta nel rimando del canone ad altri modi di notificazione, osservate le norme stabilite dalla legge particolare (cf Communicationes 16 [1984] 63).
L’importanza della notificazione non può essere sottovalutata, in quanto ordinariamente gli effetti giuridici di un atto giudiziario dipendono e decorrono dalla conoscenza che dello stesso atto giudiziario è stata data alla persona destinataria dell’atto stesso.
L’importanza è tale che:
1) a volte si identifica atto e notificazione (cf can. 1511);
2) a volte l’autorità si preoccupa più di mettere al sicuro la certezza giuridica dell’atto notificatorio piuttosto del fatto che l’atto giudiziario giunga realmente al suo destinatario.
Data l’importanza della prima citazione, segue l’importanza della notificazione della prima citazione.
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu instructoria processus in causis nullitatis matrimonii», Periodica de re canonica 85 (1996) 336-340.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 131-132; 150; 41 (2009) 388; 11 (1979) 90-91; 16 (1984) 63.
L’articolo di Z. Grocholewski citato in bibliografia è stato pubblicato in varie lingue e luoghi:
Z. Grocholewski, «A fase inicial ou introdutória do processo nas causas de nulidade de matrimônio», Direito & pastoral 10 (1996) 7-52;
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», in Zbornik z II. Sympózia kanonického práva, 1992, 13-65;
Z. Grocholewski, «Úvodná fáza Procesu v Kauzách Manželskej Nulity», in Ius et iustitia. Acta III Symposii Iuris Canonici anni 1993, Spisska Kapitula 1994, 211-259.
Bibliografia e ulteriori approfondimenti in G.P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica. Editio quinta. Ad usum Auditorum, Romae 20205, pp. 153-185.
Notes:
- Sfugge la ragione per la quale la traduzione renda «lege particolari» con «des Partikularrechtes», ossia «del diritto particolare». ↩