Can. 1733 § 1

Grocholewski, Z., «Tutela dei diritti dei fedeli e composizioni stragiudiziali delle controversie», in QDE 8 (1995) 273-286.

Communicationes 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 235-243; 8 (1976) 184.199; 9 (1977) 72; 16 (1984) 79-89; 41 (2009) 175-176; 353.444; 42 (2010) 69-142; 381-436; 43 (2011) 209-257; 439-467.

Notes:

  1.  «Dirimatur» è reso in italiano con «si componga», che non pare rendere compiutamente il significato del verbo «dirimere» e soprattutto «controversiam dirimere». La composizione è solo uno dei modi con i quali si può «risolvere» (dirimere) la controversia.
    Né vale richiamarsi ad una traduzione ad sensum, ricorrendo al parallelo dell’«aequa solutione» della prima parte del canone; là, infatti, si considerava il desiderio di una soluzione «inter eos», cioè «tra loro», mentre nella seconda parte del canone la situazione muta e l’intervento di persone autorevoli è destinata alla risoluzione della controversia. Anche le diverse congiunzioni, ossia «atque» nella prima parte del canone e «vel» nella seconda depongono per questa interpretazione.
    In tal modo si avrebbe una sorta di parallelo con il can. 1713 che prevede appunto due modi per evitare i giudizi: evitarli con la transazione o conciliazione (che corrisponderebbe alla prima parte del can. 1733 § 1) e evitarli o risolverli con giudizio di uno o più arbitri.
    È auspicabile perciò la sostituzione di «si componga» con «si risolva».