Il canone tratta del foro della parte convenuta, come risulta chiaro dall’espressione «conveniri», che si riferisce a chi è chiamato in giudizio per difendersi, cioè, appunto, la parte convenuta.
Con l’espressione «foro della parte convenuta» si intende – secondo il can. 1408 – per antonomasia il tribunale del luogo dove la parte convenuta ha il domicilio (cf can. 102 § 1) o il quasi-domicilio (cf can. 102 § 2). Poiché una persona può avere contemporaneamente più domicili e più quasi-domicili, può accadere che i fori della parte convenuta siano più di uno e anche numerosi, lasciando così la libera scelta tra di essi alla parte attrice (cf can. 1407 § 3).