§ 1. Ad crediti quoque securitatem sequestratio rei admittitur, dummodo de creditoris iure satis constet.
§ 2. Sequestratio extendi potest etiam ad res debitoris quae quolibet titulo apud alias personas reperiantur, et ad debitoris credita.
§ 1. Il sequestro della cosa è ammesso anche per assicurare un credito, purché consti sufficientemente del diritto del creditore.
§ 2. Il sequestro può estendersi anche ai beni del debitore che si trovino a qualunque titolo presso terze persone, e ai crediti del debitore.
§ 1. Auch zur Sicherstellung einer Schuldforderung ist die Zwangsverwahrung einer Sache zulässig, wenn der Rechtsanspruch eines Gläubigers hinreichend feststeht.
§ 2. Die Zwangsverwahrung kann auch auf Sachen des Schuldners, die sich aus irgendeinem Rechtsgrund bei dritten Personen befinden, sowie auf Schuldforderungen des Schuldners ausgedehnt werden.
§ 1: c. 1673 § 1.
§ 2: c. 1673 § 2; SN can. 190 § 2.
Il sequestro di beni del debitore (§ 1)
Il can. 1497 prevede una fattispecie diversa da quella normata nel can. 1496: per tale motivo la Commissione non ha acceduto alla richiesta di cancellare questo canone: cf Communicationes 11 (1979) 73.
Qui, infatti, si tratta del sequestro di beni che non sono oggetto del giudizio, ma di beni estranei alla controversia giudiziale, ma il cui sequestro è previsto per assicurare un credito, oggetto sì questo di giudizio.
Per tale fattispecie non basta quindi che la causa goda di «argomenti almeno probabili» (cf can. 1496 § 1) a favore dell’attore, ma si richiede una certezza maggiore, espressa dal can. 1673 § 1 CIC17 con l’avverbio «liquido», nel primo schema del Codice con «manifesto» (Communicationes 41 [2009] 380) e nel testo definitivo con «satis» (ibid., 11 [1979] 73).
Ciprotti aveva proposto con molta lucidità un’alternativa: o prevedere per il caso la «certezza» del diritto del creditore oppure prevedere la sola probabilità ma con previa cauzione (S. Congregazione Orientale – Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, Ventesima Plenaria. Proposte di modifiche del testo del “Codex Iuris Canonici”. Nuove proposte presentate dal Prof. Pio Ciprotti, Città del Vaticano 1944, 80).
Di tali beni il can. 1673 § 1 CIC17 chiedeva che il sequestro avvenisse secondo una successione deputata ad arrecare il minor disagio possibile al debitore, secondo quanto previsto nel can. 1923 § 1 CIC17. La scomparsa di quest’ultimo canone comporterà la omissione anche di questa clausola nel can. 1497 § 1, che però sopravvive in base all’equità naturale e canonica.
Il sequestro di beni del debitore presso altri (§ 2)
Già dalla prima revisione la Commissione propose di migliorare la formulazione del can. 1673 § 2 utilizzando il tenore del can. 190 § 2 del motu proprio Sollicitudinem Nostram (in AAS 42 [1950] 46) che aveva beneficiato delle osservazioni di Ciprotti (S. Congregazione Orientale – Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, Ventesima Plenaria. Proposte di modifiche del testo del “Codex Iuris Canonici”. Nuove proposte presentate dal Prof. Pio Ciprotti, Città del Vaticano 1944, 80). Solo si è sciolta fin da subito la locuzione contorta del canone orientale («ad res quae, licet debitoris non sint, ei tamen debentur») in quella equivalente più semplice «ad debitoris credita» (Communicationes 41 [2009] 380).
Le condizioni per questo sequestro sono le medesime richieste nel § 1.
Bonnet, P.A., Azioni ed eccezioni (can. 1491-1500 CIC), in Id., Giudizio ecclesiale e pluralismo dell’uomo. Studi sul processo canonico, Torino 1998, pp. 201-202.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 82; 109; 41 (2009) 380; 11 (1979) 73.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.