In causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci, in quo delictum patratum est.
L’accusato nelle cause penali, benché assente, può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale del luogo ove il delitto fu commesso.
In Strafverfahren kann jemand, auch in Abwesenheit, vor dem Gericht jenes Ortes angeklagt werden, in dem die Straftat begangen worden ist.
c. 1566.
È un foro classico, ma come si avverte dal can. 1566 § 2 CIC17 e dalla espressione «licet absens» del can. 1412, nello ius vetus il forum delicti era titolo di competenza se e finché il reo (accusato) permaneva sul territorio nel quale aveva compiuto il delitto. Dal CIC17 in poi il forum delicti si sortisce una volta per sempre per il solo fatto di aver compiuto nel suo territorio un delitto.
Il forum delicti, ossia il foro del luogo nel quale si è commesso il delitto, è un titolo di competenza facoltativo, ossia concorrente con l’altro titolo di competenza generale, quello del domicilio o quasi domicilio della parte convenuta (nel caso dell’accusato, che nel processo penale è in posizione almeno simile a quella della parte convenuta).
In tal modo per i processi penali (giudiziali ed amministrativi ) tre sono i fori facoltativi nei quali, a discrezione dell’autorità competente (Ordinario), si può giudicare di un delitto:
– forum delicti (can. 1412): il tribunale/Ordinario del luogo in cui è stato commesso il delitto;
– forum domicilii (can. 1408): il tribunale/Ordinario del luogo dove l’accusato ha il domicilio al momento della contestatio litis;
– forum quasi-domicilii (can. 1408): il tribunale/Ordinario del luogo dove l’accusato ha il quasi domicilio al momento della contestatio litis.
La scelta del foro
Quale foro sia preferibile è discussione priva di significato giuridico poiché da un lato si devono considerare le circostanze concretissime del delitto e dell’accusato, dall’altro lato bastano le regole della prevenzione a risolvere le questioni che possono nascere.
È escluso il forum delicti per coloro per i quali è prescritto il foro personale del Romano Pontefice o il foro riservato della Rota Romana a norma del can. 1405; per i religiosi si deve considerare il can. 1320 .
Amato, A., La Instrucción “Sanctorum Mater”: Presentación general, in «Ius communionis» 3 (2015) 29-44.
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 521-523.
Zanetti, E., Procedure di canonizzazione nella “fase romana”, in QDE 16 (2003) 30-60.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 38; 50; 41 (2009) 356; 10 (1978) 225.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.