Superiori, qui de recursu videt, licet, prout casus ferat, non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel, si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare, ei obrogare.
Al Superiore che giudica il ricorso è consentito, a seconda dei casi, non solo di confermare o dichiarare invalido il decreto, ma anche di rescinderlo, revocarlo, o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, subrogarlo, obrogarlo. 1
Der Obere, der über die Beschwerde defindet, darf je nach Lage des Falles nicht nur ein Dekret bestätigen oder für nichtig erklären, sondern auch gänzlich aufheben, widerrufen oder, sofern dies dem Oberen zweckdientlicher scheint, verbessern, ersetzen oder teilweise aufheben.
Segreteria di Stato, Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l’esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, 12 maggio 2015, art. 9
«Il Collegio decide il ricorso a norma del Can. 1739 del CJC e del can. 1004 del CCEO».
Segreteria di Stato, Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l’esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, 7 febbraio 2019, art. 9, in J.P. Kimes, «The New Regolamento for the College for the Examination of Recourses in Matter of delicta graviora», in I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, Città del Vaticano 2021, 138
«Il Collegio decide il ricorso a norma del Can. 1739 del CIC e del Can. 1004 del CCEO».
Il Superiore gerarchico che ha ricevuto e trattato un ricorso gerarchico ha le seguenti opzioni nel momento in cui è chiamato a definire il ricorso gerarchico, ossia a rispondervi:
- «decretum confirmare». Si può trattare sia della confirmatio in forma communi sia della confirmatio in forma specifica. Non è facile dire di quale conferma si tratta nel caso del Superiore gerarchico che definisce un ricorso gerarchico. La distinzione assume rilevanza assume nel contesto della riparazione dei danni (ciascuna autorità risponde dei danni conseguenti ad un atto illegittimo per la parte di responsabilità che ha avuto nella emanazione dell’atto) e nel contesto della determinazione delle parti nel processo contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica. La distinzione può avvalersi di tre principi: il Superiore a) se lo ritiene pare che possa confermare in forma specifica l’atto impugnato con ricorso gerarchico, esaminando a fondo tutti i profili dell’atto impugnato (legittimità e merito); b) può limitarsi ai soli profili di legittimità e, pertanto, la conferma (se il Superiore abbia voluto così determinare il suo atto) non potrà dirsi in forma specifica; c) può limitarsi ai soli profili di legittimità e/o di merito enumerati nel ricorso quali vizi dell’atto impugnato: anche in questo caso la conferma pare debba considerarsi in forma comune.
- «decretum […] irritum declarare». La dichiarazione di invalidità consegue, naturalmente, alla rilevazione di un motivo di nullità nell’atto impugnato (cf cann. 10 e 124).
- «decretum […] rescindere». La rescissione dell’atto amministrativo valido consegue a una delle cause recensite nel diritto (cf, per esempio, can. 125 § 2).
- «decretum […] revocare». La revocazione è il provvedimento tramite il quale il Superiore gerarchico pone nel nulla ex nunc l’atto amministrativo impugnato.
- «decretum […] emendare». L’emendazione dell’atto impugnato è la categoria che si può ritenere riassuntiva di tutti i provvedimenti che, senza togliere di mezzo l’atto, introducono delle modificazioni.
- «decretum […] subrogare». La surrogazione di un decreto significa propriamente l’aggiunta di una decisione alla precedente, impugnata con ricorso gerarchico.
- «decretum […] obrogare». La obrogazione (non abrogazione) di un decreto significa propriamente la abrogazione di parte di una decisione precedente attraverso l’introduzione di una nuova decisione.
- “recursum reicere”. Comunemente si ritiene che rigettare il ricorso gerarchico comporti che il Superiore gerarchico abbia confermato il decreto impugnato. Poiché il ricorso gerarchico non riguarda solo vizi dell’atto impugnato, ma anche il merito, e poiché il ricorso gerarchico è sempre determinato o delimitato dai motivi addotti, il rigetto del ricorso non può comportare automaticamente il sigillo di conferma dell’atto impugnato da parte del Superiore gerarchico.
- “decretum complere”. La forma più comune di completamento attiene alle motivazioni che, pur esistendo realmente già nel procedimento che aveva condotto all’atto impugnato, non erano però espresse in forma e quantità necessaria e sufficiente nell’atto impugnato e il Superiore gerarchico integra nella decisione che egli emana a conclusione del ricorso gerarchico.
- “decreto derogare”. La derogazione di un decreto si ha quando il Superiore gerarchico in parte conferma e in parte no l’atto impugnato con il ricorso gerarchico.
- “decisionem mutare”. Non è raro il caso in cui il dicastero muti del tutto il decreto, sostituendolo con una decisione propria del tutto diversa: dalla dimissione di un religioso dall’istituto all’esclaustrazione imposta; dalla rimozione (probabilmente illegittima) del vicario giudiziale alla sospensione del medesimo dall’ufficio finché l’autorità competente non intervenga.
- “de damnis statuere”. Qualora siano stati richiesti, il Superiore gerarchico può stabilire la riparazione dei danni conseguenti all’atto impugnato.
- il silenzio o inerzia: Anche se, a rigore, non è una facoltà del Superiore gerarchico, di fatto è non rarissimamente un’opzione che il Superiore gerarchico mette in atto: il silenzio o inerzia. Il significato del silenzio è aperto dal can. 57 § 2.
In conclusione, pare che in realtà l’elencazione del can. 1739 (e anche il suo ampliamento) non significhi altro che «[i]l potere decisorio del superiore gerarchico è vastissimo: può tutto quanto può l’autorità che ha emanato il decreto impugnato»; «può andare oltre i limiti della petizione fatta dal ricorrente»; «il ricorso è soltanto un’occasione per la decisione».
Non è invece compreso nei poteri del Superiore gerarchico la sanazione dell’atto amministrativo impugnato (cf Segnatura Apostolica, sentenza definitiva, 2 ottobre 2018, coram Daneels, prot. n. 52094/16 CA, in Ius Ecclesiae 33 (2021) 241-251; 649).
D’Auria, A., «”Causa petendi” e “reformatio in peius”. Alcune considerazioni sul can. 1739», in Periodica de re canonica 96 (2007) 249-284.
Fürnkranz, J., Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz im Verfahren. Can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde, Paderborn 2014, pp. 406.
Fürnkranz, J., «Die Entscheidungsfindung nach Can. 1739; einige prozessrechtliche Anmerkungen», in Periodica de re canonica 105 (2016) 135-154.
Malecha, P., «Alcune riflessioni sui poteri decisori del Superiore gerarchico (can. 1739)», in JusOnline n. 6 (2020) 243-256.
Montini, G.P., I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739). Edizione aggiornata, riveduta e corretta, Roma 2023, 164-194.
Montini, G.P., Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739), Madrid 2021, 131-151.
Zamora-García, Fr.J., «Resolución del recurso hierárquico», in Anuario de derecho canónico 6 (2017) 15-48.
Communicationes 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 235-243; 8 (1976) 184.199; 9 (1977) 72; 16 (1984) 79-89; 41 (2009) 175-176; 353.444; 42 (2010) 69-142; 381-436; 43 (2011) 209-257; 439-467.
Giurisprudenza pubblicata:
Segnatura Apostolica, sentenza definitiva, 30 aprile 2005, coram Cacciavillan, prot. n. 34723/03 CA, in J. Fürnkranz, Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz im Verfahren. Can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde, Paderborn 2014, pp. 351-366 con traduzione tedesca e commento.
Segnatura Apostolica, sentenza definitiva, 2 ottobre 2018, coram Daneels, prot. n. 52094/16 CA, in Ius Ecclesiae 33 (2021) 241-251; 649 con traduzione italiana e commento.
Notes:
- La traduzione italiana UELCI 1984 anziché obrogare traduce abrogare. Nel medesimo errore cadono numerose traduzioni e commentatori.
Sulla differenza tra obrogare e abrogare cf G.P. Montini, Il diritto canonico dalla A alla Z. A. Abrogazione derogazione obrogazione surrogazione, in QDE 5 (1992) 245-258. ↩