Quae in canonibus huius sectionis de decretis statuuntur, eadem applicanda sunt ad omnes administrativos actus singulares, qui in foro externo extra iudicium dantur, iis exceptis, qui ab ipso Romano Pontifice vel ab ipso Concilio Oecumenico ferantur.
Quanto è stabilito nei canoni di questa sezione per i decreti, deve essere applicato a tutti gli atti amministrativi singolari, che vengono dati in foro esterno fuori del giudizio, ad eccezione di quelli emanati dal Romano Pontefice stesso o dal Concilio Ecumenico stesso.
Die Bestimmungen über die Dekrete in dieser Sektion sind auf alle Verwaltungsakte für Einzelfälle auszuwenden, die im äußeren Bereich außergerichtlich erlassen werden, mit Ausnahme der vom Papst persönlich oder von einem Őkumenischen Konzil erlassenen Dekrete.
«I ricorsi gerarchici alla Santa Sede contro i decreti amministrativi di autorità ecclesiastiche sono esaminati sia nella legittimità che nel merito dal Dicastero competente, a norma del diritto [Cfr CIC cann. 1732-1739; CCEO cann. 995-1005; Cost. ap. Pastor bonus, art. 19 § 1]»: art. 136 § 1 Regolamento Generale della Curia Romana, 30 aprile 1999, in AAS 91 (1999) 683.
Il canone delimita l’ambito di applicazione dei canoni della sezione I De recursu adversus decreta administrativa, ossia dei canoni generali sui ricorsi gerarchici (cann. 1733-1739). Uno scenario nuovo che merita attenzione è quello determinato dalla posizione del Romano Pontefice quale Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione (cf art. 54, costituzione apostolica Praedicate evangelium [= PE]) e quale Vescovo di Roma secondo la costituzione apostolica In Ecclesiarum communione [= IEC] Le decisioni prese dal Sommo Pontefice quale Prefetto e quale Vescovo di Roma cadrebbero tutte e singole nella esclusione di cui al can. 1732.
Il canone dispone che nella presente sezione il termine decreto non va inteso nel senso ristretto del can. 48: i canoni della sezione si applicano ai ricorsi gerarchici contro tutti gli atti amministrativi singolari (cf can. 35; cf pure cann. 35-93).
Non si applicano invece i canoni della presente sezione, ossia non si dà ricorso gerarchico, per gli atti amministrativi emanati:
– in foro interno:
– entro un giudizio, ossia un processo giudiziale: il ricorso avverso questi atti è previsto secondo i rimedi approntati dal diritto processuale ordinario; si ritengono atti amministrativi emanati entro un giudizio le decisioni dell’Ordinario di cui al can. 1718 § 1, 1°-3°, e pertanto non oggetto di ricorso gerarchico di cui ai cann. 1732-1739; si ritengono invece atti amministrativi emanati fuori dal giudizio i provvedimenti cautelari di cui al can. 1722 e pertanto oggetto di ricorso gerarchico a norma dei cann. 1732-1739;
– dal Romano Pontefice: non ha superiori a sé (Primato) e non può essere tenuto all’obbligo di rispondere (cf can. 57); non si può quindi dare ricorso gerarchico avverso i suoi atti amministrativi;
– dal Concilio Ecumenico: come autorità suprema (cf cann. 336 e 337 § 1) non ha superiori a sé e quindi non si può dare ricorso gerarchico contro i suoi atti amministrativi. Ciò vale anche per Collegio dei Vescovi che operi a norma del can. 337 §§ 2-3.
Una soluzione potrebbe prospettarsi attraverso il Regolamento (previsto sia per il Dicastero [cf PE 43] sia per il Vicariato di Roma [cf IEC 7]).
Il Regolamento potrebbe prevedere in entrambi i casi che si possa seguire la normativa generale sui ricorsi gerarchici, salvaguardando il diritto del Romano Pontefice ad essere informato, ad essere adíto e ad intervenire; così
Di Felice, A., «La “confirmatio Pontificis” e la “aperitio oris” come ricorsi straordinari circa i provvedimenti amministrativi», in ME 99 (1974) 223-235.
Montini, G.P., «L’approvazione in forma specifica di un atto impugnato», in Periodica de re canonica 107 (2018) 37-72.
Montini, G.P., I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739). Edizione aggiornata, riveduta e corretta, Roma 2023, 9-27; 40-49.
Montini, G.P., Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739), Madrid 2021, 19-32; 42-49.
Urrutia, F.J. «“… atque de specifica approbatione Summi Pontificis” (Const. Ap. ‘Pastor bonus’, art. 18)», in REDC 47 (1990) 543-561.
Urrutia, F.J., «Quandonam habeatur approbatio “in forma specifica”», in Periodica de re canonica 80 (1991) 3-17.
Viana, A., «Approbatio in forma specifica. El Reglamento General de la Curia Romana de 1999», in IC 40/79 (2000) 209-228.
Viana, A., «El Reglamento General de la Curia Romana (4.II.1992). Aspectos generales y regulación de las aprobaciones pontificias en forma especifica», in IC 32/64 (1992) 501-529.
Communicationes 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 235-243; 8 (1976) 184.199; 9 (1977) 72; 16 (1984) 79-89; 41 (2009) 175-176; 353.444; 42 (2010) 69-142; 381-436; 43 (2011) 209-257; 439-467.