Renuntiatio a parocho fieri potest non solum pure et simpliciter, sed etiam sub condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari possit et reapse acceptetur.
La rinuncia può essere fatta dal parroco non soltanto in maniera pura e semplice, ma anche sotto condizione, purché questa possa essere legittimamente accettata dal Vescovo e di fatto egli la accetti.
Der Verzicht kann seitens des Pfarrers nicht nur einfachhin und bedingungslos, sondern auch bedingt erfolgen, vorausgesetzt, dass die Bedingung vom Bischof als rechtlich zulässig angenommen werden kann und tatsächlich angenommen wird.
c. 2150 § 3; CI Resp., 20 maii 1923 (AAS 16 [1924] 116).
L’invito alla rinuncia rivolto al parroco da parte del vescovo diocesano nella procedura di rimozione potrebbe essere più facilmente accettato dal parroco (con il vantaggio di interrompere la procedura), se al parroco è data la possibilità di apporre condizioni alla rinuncia richiesta (cf. Communicationes 40 [2008] 387).
Questa previsione non è contraria alla natura dell’istituto giuridico della rinuncia, che ben conosce casi nei quali sono apposte condizioni.
Le difficoltà nascono sui seguenti versanti.
Il primo attiene al fatto che le condizioni apposte verosimilmente condurranno ad una commistione tra bene pubblico (cessazione dall’ufficio esercitato in modo dannoso o inefficace) e bene privato (condizioni economiche, logistiche o personali del parroco dopo la cessazione dall’ufficio). Ciò comporta quasi un mercanteggiamento tra vescovo e parroco. Questa difficoltà può essere superata considerando il bene dell’evitare la procedura conflittuale di rimozione e considerando che la commistione di pubblico e privato è nella stessa normativa che prevede (cf. cann. 1742 § 1; 1744 § 1) l’invito alla rinuncia (per sua natura personale e libera) nel caso di ministero dannoso o inefficace (causa per sua natura pubblica).
Il secondo attiene alle natura delle condizioni apposte. Il vescovo non può naturalmente accettare condizioni che pregiudichino il bene della parrocchia o della Chiesa, condizioni che non siano nella disponibilità del vescovo stesso di adempiere, condizioni impossibili (cf, per esempio, can. 153 § 3), illecite o illegittime. Il canone 2150 § 2 CIC17 presenta un esempio di condizione: che la rinuncia accettata sia pubblicamente corredata da una motivazione che non leda la fama del parroco, come, per esempio, «ut obsequatur Ordinarii desideriis». Questa previsione fu espunta nell’iter per la nuova codificazione (cf. Communicationes 40 [2008] 386-387), ma non è da escludere che sia anche oggi applicabile e applicata. Condizioni che appaiono accettabili possono riguardare, per esempio, la data di entrata in vigore della rinuncia (nella forma dell’accettazione nunc pro tunc), il futuro alloggio del parroco, il suo futuro sostentamento.
Il terzo concerne la modalità di realizzazione. Non sono certo ammissibili condizioni risolutive, quelle cioè il cui inadempimento, faccia cadere la rinuncia. Non ci sono difficoltà invece per condizioni sospensive. Prudenza vuole che le condizioni non tanto siano (tra)scritte dal vescovo nello stesso atto di accettazione della rinuncia, ma siano adempiute nello stesso atto. Se la condizione, per esempio, attiene alla nomina a canonico onorario del parroco che rinuncia (e tale nomina sia di esclusiva competenza del vescovo o il vescovo abbia ricevuto documentalmente tutti gli eventuali necessari previ consensi), prudenza vuole che nello stesso atto di accettazione della rinuncia o in un atto allegato all’accettazione della rinuncia, il vescovo nomini il parroco, che rinuncia, canonico onorario.
Per le modalità e i requisiti di una rinuncia valida valgono le norme generali (cf in particolare cann. 187-189), soprattutto in ordine alla legittima accettazione della rinuncia.
Circa il tempo che verosimilmente sarà necessario alla trattativa sulle condizioni della rinuncia e il suo effetto sulla procedura, cf commento al can. 1744 § 2.
Flatten, H., Eintritt der Vakanz bei befristetem Amtsverzicht, in «Österreichisches Archiv für Kirchenrecht» 4 (1953) 263-267.
Grocholewski, Z., Trasferimento e rimozione del parroco, in Aa.Vv., La parrocchia, Città del Vaticano 1997, pp. 199-247.
Trummer, J., Kann der Ordinarius den Verzicht eines Pfarrers unter der Bedingung annehmen, daß derselbe als Pfarrer auf seinem Posten bleibt, bis die Pfarre neu vergeben ist bzw. bis der Nachfolger sein Amt angetreten hat?, in «Österreichisches Archiv für Kirchenrecht» 3 (1952) 108.
Communicationes 11 (1979) 290-291; 40 (2008) 386-388; 398; 41 (2009) 445.