Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in dioecesi defensor vinculi, qui officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem.
Per le cause in cui si tratta della nullità della sacra ordinazione o della nullità o dello scioglimento del matrimonio sia costituito in diocesi il difensore del vincolo, che è tenuto al dovere di proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità o lo scioglimento.
Für Weihenichtigkeitssachen, Ehenichtigkeitssachen oder Verfahren zur Auflösung einer Ehe ist im Bistum ein Bandverteidiger zu bestellen; er ist von Amts wegen verpflichtet, all das vorzubringen und darzulegen, was vernünftigerweise gegen die Nichtigkeit oder Auflösung ins Feld geführt werden kann.
cc. 1586, 1968, 1969; PrM 15, 70-72; SCDS Litt., 5 ian. 1937; PIUS PP. XII, All., 2 oct. 1944, 2 b (AAS 36 [1944] 283-285); IOANNES PAULUS PP. II, All., 4 feb. 1980 (AAS 72 [1980] 172-178).
Se per il bene pubblico in generale è competente il promotore di giustizia, per la promozione e la difesa di quella parte del bene pubblico che concerne il vincolo matrimoniale è deputato il difensore del vincolo. Origine Stabilità Natura Nelle cause di scioglimento del matrimonio
Stante questa affinità nella natura dell’ufficio, fu proposto nell’iter di riforma che il promotore di giustizia si assumesse nelle cause di nullità matrimoniale il compito della tutela del vincolo (cf Communicationes 39 (2007) 308-309). La proposta in un primo momento piacque (cf ibid., 309), ma un successivo approfondimento portò alla recisa bocciatura della proposta (cf ibid., 330). In realtà la proposta fu accantonata perché, di nuovo, essa era corollario di una visione delle cause di nullità senza contraddittorio (cf ibid., 329), “non contenziose”, come erroneamente si affermava.
Il difensore del vincolo, nella sua forma odierna, è stato istituito dalla costituzione apostolica Dei miseratione di Benedetto XIV il 3 novembre 1741, ossia nel suo secondo anno di pontificato.
Nella costituzione apostolica Benedetto XIV circoscrive anzitutto in modo dettagliato e informato le debolezze del sistema processuale canonico; gli abusi che rileva sono quattro: [1] l’assenza dell’altro coniuge, che favorisce il coniuge che richiede la dichiarazione di nullità; [2] la mancanza di appello perché le parti sono entrambe soddisfatte della nullità ottenuta; [3] i coniugi che sono collusi, perché entrambi chiedono la dichiarazione di nullità; [4] comperare per denaro la collusione dell’altro coniuge. Come si rileva facilmente si tratta di abusi che discendono da un’unica fonte: la mancanza di una parte che agisce in contraddittorio.
Tre sono i rimedi che Benedetto XIV appronta per questa situazione: il primo è la scelta di giudici idonei (§ 4); il secondo è l’istituzione della doppia sentenza perché un matrimonio sia dichiarato nullo in forma esecutiva; il terzo è l’istituzione del defensor matrimonii: «[…] motu proprio, certa scientia, ac matura deliberatione Nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine hac Nostra in perpetuum valitura sanctione constituimus, decernimus, ac iubemus, ut ab omnibus, et singulis Locorum Ordinariis in suis respective Dioecesibus persona aliqua idonea eligatur, et si fieri potest ex Ecclesiastico coetu, iuris scientia pariter, et vitae probitate praedita, quae Matrimoniorum Defensor nominabitur […]» (§ 5).
È lo stesso Benedetto XIV che di conseguenza delinea l’ufficio con i diritti e doveri del defensor matrimonii; nella costituzione apostolica si stabilisce:
– la sua posizione processuale: «Et demum Defensoris huiusmodi persona, tanquam Pars necessaria, ad iudicii validitatem, et integritatem censeatur, semperque adsit in Iudicio sive unus ex Coniugibus, qui pro nullitate Matrimonii agit, sive ambo, quorum alter pro nullitate, alter vero pro validitate in iudicium veniant» (§ 7);
– il suo compito: «voce et scriptis Matrimonii validitatem tueri, eaque omnia deducere, quae ad Matrimonium sustinendum necessaria censebit» (§ 6);
– la sua presenza: «eumque oportebit in quolibet actu iudiciali citari, adesse examini testium» (§ 6);
– le conseguenze della sua assenza: «quaecumque vero, eo non legitime citato aut intimato, in iudicio peracta fuerint, nulla, irrita, cassa declaramus» (§ 7);
– il dovere di appellare: «cum autem in iudicio nemo unus sit, qui pro Matrimonii validitate negotium insistat, vel si adsit, lata contra eum Sententia, iudicium deseruerit, ipse ex officio ad superiorem Iudicem provocabit» (§ 8);
– la facoltà di appellare dopo la doppia conforme affermativa:«Defensor pro sua conscientia [non] crediderit appellandum» (§ 11).
In ragione delle funzioni che il difensore del vincolo è chiamato a svolgere, in ogni diocesi deve essere costituito stabilmente l’ufficio del difensore del vincolo.
In tal modo ogni tribunale diocesano dovrà contare tra i suoi ministri il difensore del vincolo. La prescrizione dell’art. 53 § 1 DC («in singulis tribunalibus […] stabiliter constituatur oportet saltem unus […] defensor vinculi») vale per tutti i tribunali, dal momento che il tribunale diocesano è unico per tutte le cause.
La funzione esclusiva del difensore del vincolo è – come è contenuto nella sua stessa denominazione – la difesa del vincolo matrimoniale nelle cause di nullità del matrimonio.
Egli, quindi, usufruendo della sua posizione di parte processuale, è tenuto a «proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità» del matrimonio. Questa generale concettualizzazione del dovere del difensore del vincolo merita una triplice precisazione:
1°. Essa è generale e quindi sarà necessario per la sua applicazione ed esecuzione fare riferimento alle articolazioni dei doveri del difensore del vincolo così come presentati nella legge (cf, per esempio, cann. 1968-1969 CIC17) e nella istruzione Dignitas connubii (cf, in particolare, l’art. 56);
2°. La traduzione italiana «argomenti» della locuzione «omnia» è errata o almeno imprecisa e insoddisfacente, in quanto tutto quello che il difensore del vincolo deve proporre non si limita né ad argomentazioni né a prove contrarie alla nullità, bensì comprende anche, per esempio, «oppositiones et exceptiones» (cf art. 56 § 3 DC), senza escludere ogni altro mezzo processuale (querela di nullità, appello…);
3°. Deve agire, in tutte le cause di nullità, a favore del vincolo matrimoniale, purché ciò avvenga rationabiliter, ossia «servata rei veritate» (art. 56 § 3 DC): ciò significa che, se non avrà alcunché da eccepire a favore della validità del matrimonio nel corso del processo, dovrà tacere o astenersi dall’agire, senza poter mai chiedere la nullità del matrimonio, e neppure creare artificiosamente ostacoli e cavillazioni astratte contro la nullità. Potrà in altre parole osservare che «non ha rinvenuta alcuna ragionevole obbiezione da muovere contro la domanda dell’attore o del supplicante» (Pio XII, Allocuzione alla Rota Romana, 2 ottobre 1944, in AAS 36 [1944] 284).
È stata rigettata la proposta che spetti al difensore del vincolo di emettere nel processo un votum pro rei veritate (cf Communicationes 10 [1978] 238; 39 [2007] 330).
La medesima presenza e funzione è prevista per il difensore del vincolo nei procedimenti per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato (cf can. 1701 § 1) e in quelli per lo scioglimento in favore della fede (cf Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei, 30 aprile 2001, artt. 11 § 1; 14 § 1; 23; 25 § 1).
Palestro, V., Il difensore del vincolo ed il promotore di giustizia (artt. 53-60), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 177-190.
Pavanello, P., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale. XXIV Incontro di Studio. Villa Luzzago – Ponte di Legno (Brescia) 30 giugno – 4 luglio 1997, Milano 1998, 109-126.
Schöch, N., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2018, 231-258.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 56; 39 (2007) 308-309; 328-339; 332-333; 41 (2009) 361; 10 (1978) 238.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.