Modus eligendi membra consilii presbyteralis statutis determinandus est, ita quidem ut, quatenus id fieri possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis regionum.
Il modo di eleggere i membri del consiglio presbiterale deve essere determinato dagli statuti, però in modo tale che, per quanto è possibile, i sacerdoti del presbiterio siano rappresentati soprattutto in ragione dei diversi ministeri e delle diverse zone della diocesi.
The manner of electing members of the presbyteral council must be determined in the statutes in such a way that, insofar as possible, the priests of the presbyterium are represented, taking into account especially the different ministries and various regions of the diocese.
Debe determinarse en los estatutos el modo de elegir a los miembros del consejo presbiteral, de manera que en la medida de lo posible, los sacerdotes del presbiterio estén representados teniendo en cuenta sobre todo los distintos ministerios y las diversas regiones de la diócesis.
ES I, 15 § 2; PS 6, 7; DPME 203.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 182.
Le modalità concrete di elezione sono lasciate agli statuti e non potrebbe essere diversamente in considerazione della grande varietà di situazioni presenti nelle Chiese particolari. Ciò che comunque va perseguito è l’obiettivo di rappresentare il presbiterio nella varietà dei ministeri e delle zone in cui la diocesi è suddivisa. Molte e diverse possono essere le categorie alle quali far riferimento: parroci, vicari parrocchiali, cappellani …; sacerdoti direttamente impegnati nella cura d’anime e sacerdoti impegnati in altre attività di apostolato. Certamente utile sia il riferimento a zone del territorio, ma anche a categorie trasversali come quella delle diverse forme di ministero garantendo così una rappresentanza effettiva, ma anche di qualità e competenza. Il meccanismo elettorale dovrà tener conto delle dimensioni e delle caratteristiche proprie di ogni diocesi e del numero del clero garantendo il più possibile la rappresentatività del presbiterio da parte dei membri eletti. Tuttavia, sia che l’elezione avvenga per zone e/o per categorie, gli eletti agiscono come rappresentanti dell’intero presbiterio e non soltanto dell’area o del gruppo che li ha espressi. Piuttosto che lo statuto sarebbe più opportuno che fosse il regolamento elettorale a specificare le modalità concrete delle elezioni come la costituzione dei collegi elettorali, gli organi di controllo della regolarità delle elezioni, i turni di votazione, ecc.
P. Bianchi, Gli statuti del consiglio presbiterale, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 106-128; M. Marchesi, Il Consiglio presbiterale: gruppo di sacerdoti, rappresentante di un presbiterio, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 95-128.
Communicationes 24 (1992) 56-176; 25 (1993) 122-132.