Ratione praeventionis, si duo vel plura tribunalia aeque competentia sunt, ei ius est causam cognoscendi, quod prius partem conventam legitime citaverit.
A motivo della prevenzione, quando due o più tribunali sono egualmente competenti, ha diritto di giudicare la causa quel tribunale che per primo citò legittimamente la parte convenuta.
Sind zwei oder mehrere Gerichte in gleicher Weise zuständig, so hat aufgrund des Vorgriffes jenes Gericht das Recht zur Entscheidung der Sache, das als Erstes die belangte Partei rechtmäßig vorgeladen hat.
c. 1568; PrM 11.
Il prescritto
Non si tratta di un titolo di competenza, ma l’affinità della materia ha portato a collocare in questo locus materiae l’istituto della prevenzione.
Con la prevenzione si decide quale sia il giudice competente a giudicare due o più cause identiche che sono introdotte davanti a due o a più giudici. La prevenzione prende il posto della connessione quando due cause sono identiche o, se si vuole, la connessione tra due cause identiche si denomina prevenzione.
Perché scatti l’istituto della prevenzione è necessario che le cause siano identiche (stesse persone, stesso oggetto e stessa ratio petendi) e che i tribunali presso i quali sono state introdotte siano «aeque competentia», ossia ugualmente competenti.
Tra i due o più tribunali competenti ha diritto a giudicare la causa il tribunale che per primo abbia citato legittimamente la parte convenuta, secondo la regula iuris «Qui prior est tempore potior est iure» (Regula iuris 54 in VI° [V, 12]).
Il criterio della prevenzione è la notificazione della citazione: il tribunale A è (l’unico tribunale) competente in forza della prevenzione (cf can. 1415; DC 18), se ha legittimamente notificato alla parte convenuta la citazione prima del tribunale B (che perciò, in forza della prevenzione intervenuta in favore di A, diviene incompetente di incompetenza assoluta in quanto «causa legitime pendet apud aliud tribunal»: DC 9 § 1, 1°).
«Aeque competentia»
Il can. 1415 prescrive che la prevenzione intervenga «si duo vel plura tribunalia aeque competentia sunt» (il corsivo è nostro).
Molto si è discusso sulla pertinenza della locuzione «aeque competentia».
C’è accordo tra gli Autori che la prevenzione non interviene se uno dei due tribunali è incompetente di incompetenza assoluta: in tal caso il giudice incompetente di incompetenza assoluta citerà la parte convenuta illegittimamente e non diverrà mai competente, anche se prosegue nel processo.
C’è pure accordo che la prevenzione interviene se i due tribunali sono entrambi competenti in ragione di un titolo di competenza stabilito dalla legge. Un esempio potrà chiarire. Se il tribunale A competente ratione loci celebrationis matrimonii cita la parte convenuta il 2 di novembre e il tribunale B competente ratione domicilii partis conventae cita la parte convenuta il 10 novembre, la prevenzione sarà a favore del tribunale A, che quindi «ha diritto di conoscere la causa» (can. 1415).
Non c’è invece accordo sul seguente quesito.
Che accade, invece, se il tribunale A incompetente di incompetenza relativa cita la parte convenuta il 2 novembre e il 7 novembre procede alla contestatio litis, diventando competente ope legis (cf. DC 10 § 3), mentre il tribunale B competente ratione loci celebrationis cita la parte convenuta il 10 novembre?
Se si interpreta la locuzione «aeque competentia» considerando la competenza già (comunque) acquisita, la prevenzione interverrà e «ha diritto di conoscere la causa» il tribunale A.
Se, invece, si interpreta la locuzione «aeque competentia» considerando la competenza come supportata da un legittimo titolo di competenza, la prevenzione non interverrà e «ha diritto di conoscere la causa» il tribunale B.
Ci sono molte ragioni che depongono a favore della seconda interpretazione:
– «Incongruum est enim illi favere qui contra legem se gerit»: secondo molte regole del diritto non è equo che si favorisca chi, in questo caso il tribunale, ha agito contro il diritto;
– il canone 1415 pone come unico ed esclusivo punto di riferimento per la prevenzione la legittima citazione della parte convenuta («legitime citaverit»): in forza di DC 10 § 3 si rende con la litiscontestatio competente il tribunale prima incompetente di incompetenza relativa, ma non si rende legittima la citazione da questi notificata, che è e rimane illegittima a causa dell’incompetenza relativa.
L’istituto riveste grande importanza ed ha frequente applicazione in ordine al confronto in una causa tra diversi tribunali di appello (cf can. 1632 § 2) e soprattutto tra il tribunale locale di appello e il tribunale della Rota Romana (DC 283 § 2).
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 527-528.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 39; 50; 41 (2009) 357; 10 (1978) 227.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.