Quoties in actis iudicialibus partium aut testium subscriptio requiritur, si pars aut testis subscribere nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti aut testi perlectum fuisse, et partem aut testem vel non potuisse vel noluisse subscribere.
Ogniqualvolta negli atti giudiziari è richiesta la firma delle parti o dei testimoni, se una parte o un testimone non può o non vuole sottoscrivere, lo si annoti negli atti stessi, e nello stesso tempo giudice e notaio facciano fede che l’atto stesso fu letto parola per parola alla parte o al testimone e che questi non poterono o non vollero firmare.
Sooft in den Gerichtsakten die Unterschrift von Parteien oder Zeugen erforderlich ist, eine Partei oder ein Zeuge aber nicht unterzeichnen kann oder will, ist dies in den Akten zu vermerken, zugleich mit der Bestätigung des Richters und des Notars, dass das Schriftstück der Partei oder dem Zeugen Wort für Wort vorgelesen worden ist und dass diese nicht unterschreiben konnten oder wollten.
c. 1643 § 3.
Il canone riprende alla lettera il can. 1643 § 3 CIC17 con l’unica variante di «notarius» al posto di «actuarius».
Per quanto attiene alle sottoscrizioni, richieste a parti o testi, di atti giudiziali, il can. 1473 risolve il caso di coloro che non possono o non vogliono firmare. Chi debba sottoscrivere è specificato per ogni atto giudiziale altrove (cf can. 1569 § 2; art. 175 § 2 DC).
In mancanza di disposizioni specifiche per casi determinati (cf, per esempio, la mancata sottoscrizione della sentenza da parte di un giudice, art. 255 DC), il prescritto del can. 1473 ha applicazione analogica per le sottoscrizioni di altri che intervengono nel processo e dei quali è richiesta la firma per un atto giudiziale.
Schöch, N., La disciplina da osservarsi nei tribunali (artt. 65-91), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 232.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 75; 100-101; 41 (2009) 373; 10 (1978) 263.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.