Quoties rectum dioecesis regimen id requirat, constitui etiam possunt ab Episcopo dioecesano unus vel plures Vicarii episcopales, qui nempe aut in determinata dioecesis parte aut in certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit, ad normam canonum qui sequuntur.
Ogniqualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo diocesano anche uno o più Vicari episcopali; essi hanno la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni seguenti, spetta al Vicario generale, o per una parte determinata della diocesi, o per un genere determinato di affari, o in rapporto ai fedeli di un determinato rito o di un ceto determinato di persone.
Whenever the correct governance of a diocese requires it, the diocesan bishop can also appoint one or more episcopal vicars, namely, those who in a specific part of the diocese or in a certain type of affairs or over the faithful of a specific rite or over certain groups of persons possess the same ordinary power which a vicar general has by universal law, according to the norm of the following canons.
Cuando así lo requiera el buen gobierno de la diócesis, el Obispo diocesano puede también nombrar uno o más Vicarios episcopales, que, o en una determinada circunscripción de la diócesis, o para ciertos asuntos o respecto a los fieles de un mismo rito o para un grupo concreto de personas, tienen la misma potestad ordinaria que por derecho universal compete al Vicario general, conforme a la norma de los cánones que siguen.
CD 23, 27; ES I, 14 §§ 1 e 2; DPME 119, 161, 202.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 178.
L’ufficio del vicario episcopale, di cui si parla per la prima volta in CD 27, non è di costituzione obbligatoria. Spetta al vescovo diocesano determinarne il numero e le competenze. I criteri di tale scelta terranno conto non soltanto delle esigenze pastorali specifiche ma anche della configurazione che il vescovo intende dare al governo della diocesi. Il vicario episcopale esercita in nome del vescovo una potestà ordinaria di carattere esecutivo. Come il vicario generale, quello episcopale è un vicario del vescovo e gode della medesima potestà: ordinaria, vicaria, amministrativa circoscritta all’ambito diocesano. È un ordinario del luogo (can. 134 §§ 1-2) e deve agire sempre in conformità alle disposizioni del vescovo diocesano (can. 480). Uguali le norme circa le qualità personali, le incompatibilità, le modalità di nomina, rimozione, sostituzione e cessazione e sospensione della potestà (cf cann. 477, 478, 481). A differenza del vicario generale, oltre ad essere di nomina facoltativa e al fatto che la nomina del vicario episcopale che non è vescovo ausiliare deve essere a tempo determinato (prescrizione questa non prevista per il vicario generale), il vicario episcopale gode di una competenza limitata secondo un criterio che può essere territoriale, cioè limitato ad una parte della diocesi; settoriale, relativo cioè ad alcuni ambiti pastorali o personale-rituale, perché riferiti ad un gruppo particolare di persone caratterizzati da un medesimo rito, dall’appartenenza allo stesso ceppo linguistico oppure per altra ragione; si tratta di una formulazione molto ampia che bene esprime la volontà del concilio, assunta dal Codice, di proporre una figura flessibile di collaborazione al ministero pastorale del vescovo e dunque di vicinanza ai fedeli, pur nella stabilità dell’ufficio. Il vicario episcopale non è vicario del vicario generale, bensì del vescovo a cui deve rendere conto (can. 480), ma dal momento che potrebbero crearsi delle sovrapposizioni con il vicario generale e le sue responsabilità generali di carattere amministrativo nonché con gli altri vicari episcopali, è di fondamentale importanza la chiara attribuzione delle competenze da parte del vescovo e la costituzione del consiglio episcopale come luogo di confronto e di verifica. D’altra parte il vescovo può attribuire al vicario generale alcuni ambiti amministrativi rispetto al vicario episcopale (can. 479 § 2), così come può attribuire al vicario generale gli atti che richiedono un mandato speciale (can. 406 § 1). Non pare in linea con la figura codiciale del vicario episcopale la nomina di vicari episcopali per la pastorale senza alcuna ulteriore specificazione quale, per esempio anche solo territoriale. Tra i vicari episcopali una menzione merita il vicario episcopale per la vita consacrata (già noto come «vicario moniale»), del quale tratta in modo articolato il m.p. Mutuae relationes al n. 54 (Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari e Sacra Congregazione per i Vescovi, documento Mutuae Relationes, 14 maggio 1978) e AS 102. Il vicario giudiziale (can. 1420), pur essendo vicario del vescovo, non è un vicario episcopale in quanto esercita solo una potestà giudiziale.
D. Mussone, L’ufficio del vicario generale, Città del Vaticano 2000; A. Perez Diaz, Los vicarios generales y episcopales en el Derecho canónico actual, Roma 1996; A. Perlasca, I vicari generali ed episcopali, in QDE 18 (2005) 31-54; Idem, Il vicario episcopale per la vita consacrata. Competenze, in QDE 29 (2016) 395-406; A. Rava, Il ministero del vicario episcopale nei confronti delle forme di vita consacrata specialmente affidate alla cura pastorale del vescovo diocesano, in QDE 29 (2016) 407-427.
Comm. 5 (1973) 226-227; 13 (1981) 118-121; 14 (1982) 205, 213.