Praeter munera ipsi commissa in Libro V De bonis Ecclesiae temporalibus, consilii a rebus oeconomicis est quotannis, iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem apparare quaestuum et erogationum quae pro universo dioecesis regimine anno venturo praevidentur, necnon, anno exeunte, rationem accepti et expensi probare.
Oltre ai compiti ad esso affidati nel Libro V, I beni temporali della Chiesa, spetta al consiglio per gli affari economici predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio dei proventi e delle spese che si prevedono per l’anno seguente in riferimento alla gestione generale della diocesi e inoltre approvare, alla fine dell’anno, il bilancio delle entrate e delle uscite.
In addition to the functions entrusted to it in Book V, The Temporal Goods of the Church, the Finance council prepares each year, according to the directions of the diocesan bishop, a budget of the income and expenditures which are foreseen for the entire governance of the diocese in the coming year and at the end of the year examines an account of the revenues and expenses.
Además de las funciones que se le encomiendan en el Libro V De los bienes temporales de la Iglesia, compete al consejo de asuntos económicos, de acuerdo con las indicaciones recibidas del Obispo, hacer cada año el presupuesto de ingresos y gastos para todo el régimen de la diócesis en el año entrante, así como aprobar las cuentas de ingresos y gastos a fin de año.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 188-192.
Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione in materia amministrativa [= IMA], 1° settembre 2005 (NCEI 39 [2005] 329-422).
Il codice non affida al CDAE l’amministrazione diretta dei beni della diocesi, ma funzioni di indirizzo e controllo. In particolare spetta al CDAE supportare con indirizzi di natura economico-finanziaria le scelte pastorali del vescovo. All’economo diocesano il compito poi di eseguire quanto indicato. In linea generale il canone rimanda ai compiti affidati al CDAE dal libro V del Codice (cf, per esempio, cann. 1277, 1281 § 2, 1287 § 1, 1292 § 1, 1305, 1310 § 2). Stabilisce che il CDAE deve predisporre ogni anno, sulla base delle indicazioni date dal vescovo, il bilancio preventivo della diocesi e approvare il bilancio consuntivo redatto dall’economo (cf can. 494 § 4).
In modo più specifico, tra i compiti che il Codice riserva espressamente al CDAE, si possono segnalare:
- L’elezione temporanea di un altro economo della diocesi quando questo sia stato eletto amministratore diocesano, per l’evidente incompatibilità tra i due uffici (can. 423 § 2).
- La predisposizione, ogni anno, secondo le indicazioni del vescovo diocesano, del bilancio di previsione delle entrate e delle uscite per l’anno successivo in considerazione della gestione generale della diocesi (can. 493).
- L’esame e l’approvazione, a fine anno, del bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite predisposto dall’economo della diocesi (cann. 493 e 494 § 4).
- La definizione dei criteri e delle modalità dell’amministrazione dei beni della diocesi, che poi, concretamente, spetterà all’economo diocesano sotto l’autorità del vescovo (can. 494 § 3).
- L’esame del rendiconto che gli amministratori di beni ecclesiastici, che non sono legittimamente sottratti alla potestà del vescovo diocesano, devono presentare ogni anno all’ordinario del luogo (can. 1287 § 1).
Il vescovo ha bisogno del consenso del consiglio per gli affari economici, insieme a quello del collegio dei consultori, nei seguenti casi:
- nei casi indicati espressamente dal diritto universale e dalle tavole di fondazione per poter porre atti di straordinaria amministrazione (can. 1277). Con la delibera n. 37, in vigore dal 1° ottobre 1990, e il n. 58 IMA, la CEI ha stabilito che gli atti di straordinaria amministrazione diversi dalle alienazioni del patrimonio stabile e dai negozi peggiorativi dello stato patrimoniale per la diocesi e le altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal vescovo diocesano sono:
- l’alienazione dei beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera n. 20.
- La decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20.
- L’inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali.
- La mutazione di destinazione d’uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell’immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia.
- L’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20.
- Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera n. 20, eccetto il caso in cui il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297; CEI, Delibera n. 38, in vigore dal 1° ottobre 1990).
- Per poter autorizzare sia l’alienazione dei beni della diocesi (can. 1292 § 1) sia l’alienazione dei beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica soggetta all’autorità del vescovo diocesano, il cui valore ecceda la somma minima fissata dalla conferenza episcopale (cann. 1291, 1292 § 2). Se si tratta di beni il cui valore eccede la somma massima, oppure di ex voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi per arte o per storia, per la validità dell’alienazione si richiede inoltre l’autorizzazione della S. Sede (can. 1292 § 2). Nel caso di ex voto o di oggetti di valore artistico e storico, per procedere all’alienazione, il consenso del CDAE e del collegio dei consultori è necessario a prescindere dal valore pecuniario degli oggetti stessi, poiché ciò che conta è la natura dei beni.
- Per compiere o autorizzare qualunque affare nel quale la condizione patrimoniale della persona giuridica possa peggiorare (can. 1295).
Il vescovo deve ascoltare, ad liceitatem, il parere del consiglio per gli affari economici:
- Prima di nominare l’economo (can. 494 § 1).
- Prima di rimuovere l’economo, mentre è in carica, cioè durante il quinquennio (can. 494 § 2).
- Prima di imporre alla persone giuridiche pubbliche, a lui soggette, un contributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi (can. 1263).
- Prima di imporre alle altre persone giuridiche e alle persone fisiche, in caso di grave necessità, una tassa straordinaria e moderata (can. 1263).
- Prima di porre in essere atti di amministrazione di un maggiore rilievo considerando la situazione finanziaria della diocesi (can. 1277).
- Prima di determinare, per le persone giuridiche a lui soggette, gli atti eccedenti i limiti e le modalità della amministrazione ordinaria, quando gli statuti di tali persone giuridiche non prevedono nulla al riguardo (cf can. 1281 § 2, IMA 68).
- In proposito alle modalità di investimento di quanto ricavato dai beni mobili assegnati a titolo di dote alle fondazioni (can. 1305).
- Circa la diminuzione degli oneri derivanti dalle pie fondazioni, nel caso in cui l’esecuzione degli stessi oneri sia diventata impossibile a motivo della diminuzione dei redditi o per altra causa, senza che gli amministratori ne abbiano colpa, fatta salva la riduzione delle S. Messe regolata dal can. 1308 (can. 1310 § 2).
- In Italia il CDAE ha anche il compito di esaminare lo stato di previsione e il bilancio consuntivo dell’istituto diocesano per il sostentamento del clero.
I membri del consiglio, chiamati a dare un consenso oppure ad esprimere un parere, qualora sia in oggetto l’alienazione di un bene, sono tenuti ad essere informati sia sulle condizioni finanziarie della persona giuridica i cui beni si vogliono alienare sia sulle alienazioni già effettuate (can. 1294 § 4).
L’intervento del CDAE si differenzia da quello del collegio dei consultori perché mentre il primo esprime un parere di natura tecnico-finanziaria, il secondo offre una valutazione pastorale delle tematiche amministrative.
C. Redaelli, I regolamenti del Collegio dei Consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici, in M. Rivella [ed.], Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 190-200; A. Perlasca, Il Consiglio diocesano per gli affari economici, in M. Rivella [ed.], Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 163-189; M. Visioli, Figure e competenze nell’amministrazione dei beni della diocesi, in QDE 31 (2018) 225-249.
Communicationes 5 (1973) 97, 228-229; 13 (1981) 126-128; 14 (1982) 214; 24 (1992) 53-54.