Can. 1490

Instructio Dignitas connubii, art. 113 § 3:
«In unoquoque tribunali, quatenus fieri possit, stabiles patroni constituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui munus de quo in § 1 explere possunt, quique munus advocati vel procuratoris pro partibus quae eos seligere malint, exerceant».

Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 18 marzo 1997, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 31 (1997) 56-62:
«Art. 6
§ 1. L’organico del Tribunale regionale deve prevedere l’istituzione di almeno due patroni stabili ai sensi del can. 1490. Essi esercitano il compito sia di avvocato sia di procuratore.
L’incarico di patroni stabili deve essere conferito a persone che, secondo le qualifiche richieste dal can. 1483, offrano garanzia di poter efficacemente svolgere il loro compito a favore dei fedeli.
Spetta alla Presidenza della C.E.I. dare ulteriori determinazioni circa i requisiti e i criteri per l’affidamento dell’incarico, la natura del rapporto con il Tribunale e le modalità di esercizio dell’attività.
L’assunzione del predetto incarico è ragione di incompatibilità con l’esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali regionali italiani.
§ 2. A tali patroni stabili i fedeli possono rivolgersi per ottenere consulenza canonica circa la loro situazione matrimoniale e per avvalersi del loro patrocinio avanti il Tribunale regionale presso il quale prestano il loro servizio.
Il servizio di consulenza avviene secondo i tempi e le modalità previsti dal Regolamento del Tribunale.
Per potersi avvalere del patrocinio di un patrono stabile, la parte che ne abbia interesse deve farne richiesta scritta e motivata al Preside del Collegio giudicante.
Questi accoglie la richiesta tenuto conto delle ragioni addotte e delle effettive disponibilità del servizio.
§ 3. Il patrono stabile non riceve alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza, né per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio.
Alla retribuzione dei patroni stabili provvede il Tribunale, attingendo dalle risorse messe a disposizione dalla C.E.I. e alle condizioni stabilite dalla medesima.
§ 4. Il patrono stabile può non accettare l’incarico per una determinata causa ovvero rinunciare in corso di causa all’incarico assunto, se legittimamente impedito o se ritenga, in scienza e coscienza, di non poter continuare a svolgerlo».

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Gullo, C., I procuratori e gli avvocati (Can. 1481-1490 CIC; art. 101-113 Istr. “Dignitas Connubii[)], in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, pp. 297-315.
Llobell, J., I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati, in «Ius Ecclesiae» 13 (2001) 71-91.
Ochoa, J., La figura canónica del procurador y abogado público, in Dilexit Iustitiam. Fs. Sabattani, Città del Vaticano 1984, pp. 249-284.

In ordine cronologico
Communicationes 41 (2009) 378; 10 (1978) 272.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.