Can. 502

§ 1: cc. 385 § 2, 424, 425 § 1, 426 § 1; CD 27.
§ 2: DPME 205.
§ 3: cc. 423, 427.

Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 183.

Interpretazione autentica: can. 502 § 1

D. a) Utrum, ad normam Can. 502, § 1, membrum Collegii Consultorum quod desinit esse membrum Consilii Presbyteralis remaneat in suo munere consultoris.
R. Affirmative.
D. b) Utrum perdurante quinquennio, si quis consultor a munere cesset, Episcopus dioecesanus alium in eius loco nominare debeat. 
R. Negative et ad mentem. 
Mens autem est ut obligatio alium consultorem nominandi adest tantummodo si deficiat numerus minimus in Can. 502, § 1 requisitus.

D. a) Se, a norma del can. 502, § 1, il membro del Collegio dei Consultori, che cessa di essere membro del Consiglio Presbiterale, rimanga nel suo incarico di consultore.
R. Affermativamente.
D. b) Se durante il quinquennio, cessando un consultore dal suo incarico, il Vescovo diocesano debba nominare un altro al suo posto.
R. Negativamente e secondo l’intendimento. 
L’intendimento poi è che l’obbligo di nominare un altro consultore sussiste soltanto se venga a mancare il numero minimo richiesto nel can. 502, §1.

PCCICAI, Resp. III, 26 iunii 1984, in AAS 76 (1984) 747: 7 augusti 1984.

CEI, Delibera n. 4, 23 dicembre 1983: can. 502 § 3

I «munera» attribuiti dal Codice di Diritto Canonico al Collegio dei consultori non sono demandati al Capitolo della Cattedrale e restano pertanto assegnati allo stesso Collegio dei Consultori (NCEI 17 [1983] 209)

M. Calvi, Il collegio dei consultori, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 149-162.

Communicationes 24 (1992) 56-176; 25 (1993) 122-132.