Unumquodque capitulum, sive cathedrale sive collegiale, sua habeat statuta, per legitimum actum capitularem condita atque ab Episcopo dioecesano probata; quae statuta ne immutentur neve abrogentur nisi approbante eodem Episcopo dioecesano.
Ogni capitolo, sia cattedrale sia collegiale, abbia propri statuti, costituiti mediante un legittimo atto capitolare e approvati dal Vescovo diocesano; tali statuti non vengano modificati o abrogati se non con l’approvazione dello stesso Vescovo diocesano.
Each and every chapter, whether cathedral or collegial, is to have its own statutes, drawn up through a legitimate capitular act and approved by the diocesan bishop. These statutes are neither to be changed nor abrogated except with the approval of the same diocesan bishop.
Todo cabildo, tanto el catedralicio como el de una colegiata, debe tener sus propios estatutos, elaborados mediante legítimo acto capitular y aprobados por el Obispo diocesano; estos estatutos no pueden modificarse ni abrogarse sin la aprobación del Obispo diocesano.
c. 410 §§ 1-2; SCConc Litt. Circ., 25 iul. 1923 (AAS 15 [1923] 453).
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, nn. 185-187.
Ogni capitolo è retto, oltre che dalle leggi di fondazione, da propri statuti (cf can. 94), emanati dal capitolo stesso attraverso un suo atto collegiale (cf can. 119, in specie 3°: «Ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato») e approvati dal vescovo diocesano, al quale compete pure l’approvazione di eventuali modifiche. Gli statuti devono essere conformi alla normativa codiciale e, se compatibili con la legislazione vigente, potrebbero raccogliere parte di quanto presente nei precedenti statuti, nonché tutto ciò l’esperienza pastorale recente suggerisce. Per quanto il Codice non lo preveda potrebbe essere utile che il capitolo si dotasse di un regolamento (can. 95) che dettagli particolari concreti della vita e delle attività del capitolo: periodicità e organizzazione delle riunioni capitolari, turni di presidenza delle celebrazioni, norme di precedenza, ecc.
Pur non essendo necessaria l’approvazione del vescovo diocesano sarebbe comunque opportuno che egli potesse esprimersi anche su un eventuale regolamento e le sue modifiche.
Infine, proprio perché l’attività liturgica è caratteristica propria del capitolo, utile potrebbe anche che il capitolo si dotasse di un proprio direttorio liturgico.
G. Bier, «Cabildo de canónigos», in Diccionario General de Derecho Canónico, J. Otaduy-A. Viana- J. Sedano (ed.), Navarra 2012, I, 781-785; L. Fini – M. Morgante, Il capitolo dei canonici nel C.I.C., in L’amico del clero 69 (1987) 139-141; M. Morgante, Il capitolo dei canonici nel codice di diritto canonico, in L’amico del clero 68 (1986) 510-518.
Communicationes 5 (1973) 232; 14 (1982) 218.