Can. 1483

cc. 1657 §§ 1 et 2, 1658 §§ 1 et 2; SA, Decl., 15 dec. 1923 (AAS 16 [1924] 105-112); PrM 48 §§ 1, 2 et 4.

Instructio Dignitas connubii, art. 105 § 1:
«Procurator et advocatus esse debent bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus Moderator aliter permittat, et doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus, et ab eodem Episcopo approbatus».

Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, 7 giugno 2018, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 52 (2018) 179-185:
«Art. 7 – Avvocati e procuratori
§ 1. Ogni tribunale ecclesiastico deve istituire un elenco degli avvocati e procuratori, la cui disciplina è stabilita dal Regolamento di cui all’art. 2 § 5 delle presenti norme.
Il patrocinio delle cause trattate avanti il tribunale è riservato agli iscritti nell’elenco, nonché agli avvocati rotali.
Altri avvocati e procuratori possono assumere il patrocinio solo se iscritti in elenchi di altri tribunali e se approvati, in singoli casi, dal Vescovo Moderatore del tribunale».

Gullo, C., I procuratori e gli avvocati (Can. 1481-1490 CIC; art. 101-113 Istr. “Dignitas Connubii[)], in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 297-315.

In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 78-79; 105-106; 41 (2009) 376-377; 10 (1978) 269-270; 16 (1984) 61.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.

Notes:

  1. Le traduzioni mettono in evidenza uno stacco (di solito con una virgola) tra la richiesta che l’avvocato sia esperto e che sia approvato dal vescovo. Anche nel testo latino sarebbe stata utile questa cesura per evitare qualsiasi ambiguità. Cf al riguardo anche art. 105 § 1 DC.