Procurator et advocatus esse debent aetate maiores et bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus dioecesanus aliter permittat, et doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus et ab eodem Episcopo approbatus. 1
Procuratore ed avvocato devono essere maggiorenni e di buona fama; l’avvocato deve inoltre essere cattolico, a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti, e dottore in diritto canonico, o in caso contrario veramente esperto, ed approvato dal Vescovo stesso.
Prozessbevollmächtigter und Anwalt müssen volljährig und gut beleumundet sein; der Anwalt muss außerdem katholisch sein, sofern der Diözesanbischof davon nicht eine Ausnahme macht, und Doktor im kanonischen Recht oder sonst wirklich sachkundig sein, und er muss vom Diözesanbischof zugelassen sein.
cc. 1657 §§ 1 et 2, 1658 §§ 1 et 2; SA, Decl., 15 dec. 1923 (AAS 16 [1924] 105-112); PrM 48 §§ 1, 2 et 4.
Instructio Dignitas connubii, art. 105 § 1:
«Procurator et advocatus esse debent bonae famae; advocatus debet praeterea esse catholicus, nisi Episcopus Moderator aliter permittat, et doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus, et ab eodem Episcopo approbatus».
Conferenza Episcopale Italiana, Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, 7 giugno 2018, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 52 (2018) 179-185:
«Art. 7 – Avvocati e procuratori
§ 1. Ogni tribunale ecclesiastico deve istituire un elenco degli avvocati e procuratori, la cui disciplina è stabilita dal Regolamento di cui all’art. 2 § 5 delle presenti norme.
Il patrocinio delle cause trattate avanti il tribunale è riservato agli iscritti nell’elenco, nonché agli avvocati rotali.
Altri avvocati e procuratori possono assumere il patrocinio solo se iscritti in elenchi di altri tribunali e se approvati, in singoli casi, dal Vescovo Moderatore del tribunale».
Il canone enumera i requisiti minimi per essere ammessi all’esercizio del patrocinio delle parti nei tribunali ecclesiastici. Gli avvocati I procuratori Gli albi degli avvocati Gli albi degli avvocati presso i singoli tribunali locali L’albo degli Avvocati della Rota Romana L’albo degli Avvocati presso la Curia Romana Un albo anche per i procuratori?
L’accertamento dei requisiti degli avvocati può avvenire ad actum o più istituzionalmente attraverso la composizione e la pubblicazione di albi o elenchi ufficiali in cui sono accolti coloro che, a giudizio dell’autorità ecclesiastica competente, godono dei requisiti stabiliti dal diritto.
I requisiti per l’avvocato (uomo o donna: cf Communicationes 38 [2006] 78) sono:
– la maggiore età;
– la buona fama; la Segnatura Apostolica ha stabilito che la situazione matrimoniale irregolare impedisce all’avvocato l’ammissione ad casum al patrocinio, l’iscrizione a un albo e la permanenza in esso (SSAT, Responsum in re peculiari, 12 luglio 1993, prot. n. 24339/93 VT, in EV S3/631); il vescovo dovrà quindi investigare circa la condotta di vita dell’avvocato;
– l’appartenenza alla Chiesa cattolica; il vescovo Moderatore può fare eccezione a questo requisito; a chi proponeva di non consentire eccezioni fu risposto che già il Codice previgente le ammetteva (cf can. 1567 § 1; Communicationes 16 [1984] 61);
– il grado accademico di dottore in diritto canonico, conseguito presso una Facoltà ecclesiastica; se sprovvisto del titolo di dottore deve essere riconosciuto che sia veramente esperto («vere peritus»);
– l’approbatio da parte del vescovo Moderatore: non è riconosciuto un diritto di accedere all’esercizio del patrocinio né ad actum né tramite l’inserzione nell’albo degli avvocati. Perciò il vescovo Moderatore non è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto di approvare l’avvocato né è di conseguenza ammesso ricorso avverso la negata o mancata approvazione.
I requisiti per il procuratore sono:
– la maggiore età;
– la buona fama.
Non è necessaria l’approvazione (cf can. 1658 § 1 CIC17). Naturalmente al vescovo Moderatore spetta la verifica se il procuratore goda della buona fama.
L’accertamento dei requisiti degli avvocati avviene più razionalmente e facilmente attraverso la composizione e la pubblicazione di albi o elenchi ufficiali in cui sono accolti coloro che, a giudizio dell’autorità ecclesiastica competente, godono dei requisiti. Gli albi permettono maggiore sicurezza a coloro che devono o intendono scegliere un avvocato o devono accettare in tribunale il mandato, senza essere costretti a constatare personalmente o far constatare volta per volta il possesso dei requisiti dell’avvocato.
Ogni tribunale diocesano, interdiocesano, regionale o di appello deve avere il proprio albo degli avvocati (cf art. 112 § 1 DC). I requisiti minimi per accedere a questi albi sono definiti dal prescritto del can. 1483, ma le leggi particolari, speciali, regolamenti e statuti possono richiedere condizioni ulteriori e/o maggiori. Ciò significa che i requisiti per accedere a questi albi di avvocati nei tribunali locali non potranno essere minori o inferiori a quelli elencati nel can. 1483, ma che possono essere stabiliti requisiti superiori o aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel can. 1483. Ciò significa che è legittimo, per esempio, il requisito del grado accademico del dottorato in diritto canonico richiesto per accedere ad un determinato albo di avvocati, oppure il requisito di domicilio canonico nel territorio del tribunale per un avvocato che intende iscriversi in un determinato albo.
Questi requisiti specifici o ulteriori sono determinati da leggi particolari o da regolamenti dell’albo, emanati dall’autorità competente, che è la medesima competente all’iscrizione all’albo, ossia il vescovo Moderatore.
In assenza di normativa apposita, l’albo è retto da norme che si esemplano su quelle di albi più strutturati, soprattutto della Santa Sede.
Fra gli albi di avvocati, il più noto è l’albo rotale, che è costituito dagli avvocati che hanno conseguito il diploma presso lo Studio Rotale (Avvocati Rotali), eretto presso la Rota Romana.
Gli Avvocati Rotali per consuetudine possono esercitare il patrocinio in tutti i tribunali locali della Chiesa (cf art. 105 § 2 DC). Possono essere per grave causa impediti di esercitare il patrocinio in un tribunale locale dal vescovo Moderatore, ma in questo caso vi è possibilità di ricorso alla Segnatura Apostolica (cf art. 105 § 2 DC).
Possono esercitare il patrocinio anche nelle cause giudiziali e disciplinari presso la Segnatura Apostolica (cf art. 17 § 2 LP) nonché, con alcune condizioni ulteriori, presso i tribunali dello Stato della Città del Vaticano.
L’albo degli Avvocati presso la Curia Romana è retto dagli artt. 183-184 PB, dal motu proprio Iusti iudicis di Giovanni Paolo II, nonché dall’Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas motu proprio datas «Iusti iudicis».
Gli Avvocati presso la Curia Romana possono patrocinare nei ricorsi gerarchici presso i Dicasteri della Curia Romana (cf can. 1738) e nelle cause presso la Segnatura Apostolica, soprattutto nel contenzioso amministrativo (cf art. 17 § 1 LP).
L’art. 112 § 1 DC prevede un albo anche per i procuratori dove sono iscritti «procuratores quae ibidem [cioè nel tribunale locale] partes repraesentare solent». Il testo è molto cauto perché non intende restringere la libertà delle parti di scegliere il proprio procuratore. L’art. 105 § 3 DC e anche una certa logica inerente all’ufficio di procuratore, paiono sottintendere che il procuratore deve risiedere nel territorio di competenza del tribunale presso il quale intende operare la procura; solo infatti per peculiari circostanze il preside del collegio può approvarlo in una causa se non risiede nel territorio.
Respingere quindi un procuratore scelto dalla parte (e non presente nell’albo) può avvenire da parte del tribunale (preside del collegio) solo se manca della buona fama e non si trova nelle condizioni di esercitare i compiti inerenti al suo ufficio (cf art. 104 § 2 DC), quale, per esempio, la facile comunicazione tra tribunale e procuratore.
Gullo, C., I procuratori e gli avvocati (Can. 1481-1490 CIC; art. 101-113 Istr. “Dignitas Connubii”[)], in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 297-315.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 78-79; 105-106; 41 (2009) 376-377; 10 (1978) 269-270; 16 (1984) 61.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.
Notes:
- Le traduzioni mettono in evidenza uno stacco (di solito con una virgola) tra la richiesta che l’avvocato sia esperto e che sia approvato dal vescovo. Anche nel testo latino sarebbe stata utile questa cesura per evitare qualsiasi ambiguità. Cf al riguardo anche art. 105 § 1 DC. ↩