§ 1. Violato praescripto can. 1404, acta et decisiones pro infectis habentur.
§ 2. In causis, de quibus in can. 1405, aliorum iudicum incompetentia est absoluta.
§ 1. Violato il disposto del can. 1404, atti e decisioni si ritengono come non fatti.
§ 2. Nelle cause di cui nel can. 1405, l’incompetenza degli altri giudici è assoluta.
§ 1. Wird gegen die Vorschrift des can. 1404 verstoßen, so gelten die Rechtshandlungen und Entscheidungen als nichtig.
§ 2. In den Fällen des can. 1405 sind andere Richter absolut unzuständig.
(§ 2): c. 1558.
Il canone distingue in due paragrafi una materia che il can. 1558 CIC1917 trattava ad modum unius, sancendo la incompetenza assoluta di ogni altro giudice nelle cause di cui agli odierni cann. 1404 e 1405. Un’affermazione in parte errata, perché il can. 1404 non vede alcun giudice competente e pertanto l’incompetenza assoluta non sarebbe stata «aliorum iudicum», bensì «di ogni giudice».
§ 1
Il primo paragrafo affronta il caso nel quale si intenti una causa contro il Romano Pontefice. In tal caso gli atti (cf «Communicationes» 10 [1978] 221) e la decisione si considerano non esistenti, cioè come se non fossero stati posti. Non si tratta quindi semplicemente di atti nulli per incompetenza assoluta, ma inesistenti sul piano giuridico.
In questo caso la inesistenza non dice tanto riferimento al can. 124 (che distingue tra atti inesistenti e, come tali, insanabili, e atti nulli ma sanabili), ma in modo più radicale intende affermare che:
– gli atti e le decisioni non hanno neppure la species di atti processuali e giudiziali e, pertanto,
– non hanno bisogno di alcuna pronuncia processuale e giudiziale di nullità.
Infatti un atto processuale e una decisione, per quanto nulli anche per incompetenza assoluta, una volta posti, per essere ridotti nel nulla richiedono un processo e un giudizio che li dichiarino nulli (cf can. 1620) perché, finché non siano dichiarati tali, si presumono validi.
Ebbene il §1 fa eccezione prescrivendo che gli atti e le decisioni contro il prescritto del can. 1404 neppure si presumono validi e quindi non necessitano di dichiarazioni di nullità.
Questo peculiare fenomeno giuridico-processuale si può riscontrare, per esempio, parzialmente nello statuto giuridico del matrimonio civile attentato da cattolici, per la cui dichiarazione di nullità non si richiede processo giudiziale (cf Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Responsum II, 26 giugno 1984, in AAS 76 [1984] 747); si ricorre a questo fenomeno recentemente anche riguardo alle ordinazioni sacre di donne e ad alcune tipologie di ordinazioni presbiterali o episcopali impartite da vescovi in situazione gravemente irregolare (cf, per esempio, Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, notificatio, 12 marzo 1983, in AAS 75 [1983] I, 393).
§ 2
Il prescritto dichiara che la incompetenza ratione personae è assoluta: in tal modo se un giudice o un tribunale diverso da quelli stabiliti nel can. 1405 pretendesse di giudicare le persone menzionate in quel canone, emette decisioni nulle per incompetenza assoluta (cf can. 1620, 1°) del giudice o del tribunale.
Bonnet, P.A., La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 CIC, in «Periodica de re canonica» 85 (1996) 312-316.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 36; 48; 41 (2009) 355; 10 (1978) 221.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.