Can. 1418

c. 1570 § 2.

«I costi delle rogatorie sono sostenuti dal tribunale richiedente in favore del tribunale che esegue la rogatoria nella seguente misura, comprensiva di ogni onere:
1. Deposizione di una parte in causa € 60.00
2. Deposizione di un teste € 30.00
3. Sessione deserta   € 15.00» (Conferenza Episcopale Italiana – Consiglio Episcopale Permanente, Determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 52 [2018] 244-247, in vigore dal 1° gennaio 2019).

Maragnoli, G., La funzione e i poteri del giudice istruttore nel processo canonico di nullità del matrimonio», in Aa.Vv., La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii». II Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici. Roma 13-18 settembre 2004, Roma 2005, 83-143.
Roberti, F., De expensis iudicialibus pro exequendis litteris rogatoriis, in «Apollinaris» 10 (1937) 278-279.

In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 39; 51; 41 (2009) 357; 10 (1978) 228.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.