Quodlibet tribunal ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal ad causam instruendam vel ad actus intimandos.
Qualsiasi tribunale ha diritto di chiamare in aiuto un altro tribunale per istruire la causa o per intimare gli atti.
Jedes Gericht hat das Recht, ein anderes Gericht um Rechtshilfe zur Beweiserhebung oder zur Mitteilung von gerichtlichen Akten zu ersuchen.
c. 1570 § 2.
«I costi delle rogatorie sono sostenuti dal tribunale richiedente in favore del tribunale che esegue la rogatoria nella seguente misura, comprensiva di ogni onere:
1. Deposizione di una parte in causa € 60.00
2. Deposizione di un teste € 30.00
3. Sessione deserta € 15.00» (Conferenza Episcopale Italiana – Consiglio Episcopale Permanente, Determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 52 [2018] 244-247, in vigore dal 1° gennaio 2019).
La collaborazione tra tribunali non è segno di cortesia istituzionale, ma ad essa corrisponde il diritto del tribunale che richiede la collaborazione, e il dovere e la responsabilità del tribunale che è destinatario della richiesta (cf Communicationes 10 [1978] 228). I principali ambiti di collaborazione, seguendo idealmente l’iter processuale, sono:
L’urgenza e l’importanza della collaborazione discendono anche dalla dimensione universale della Chiesa e dalle difficoltà che ne sorgono per le distanze. La norma vale a fortiori per i tribunali della Sede Apostolica nei confronti dei tribunali locali.
– la citazione della parte convenuta;
– le notificazioni alle parti e ai testimoni di atti con la loro eventuale traduzione;
– l’escussione delle parti o dei testimoni (cf can. 1558 § 3);
– l’esecuzione di una perizia;
– la pubblicazione degli atti (art. 233 § 2 DC);
– la notificazione della sentenza.
È stato omesso, perché ritenuto ovvio, che non può essere richiesto ad un altro tribunale di svolgere l’intero processo né, a fortiori, di prendere decisioni giudiziali (cf Communicationes 38 [2006] 39).
Le lettere rogatorie possono circoscrivere l’aiuto richiesto al tribunale di destinazione. In assenza di specificazioni il riferimento è al can. 1428 § 3 (cf pure art. 155 §2 DC).
Le rogatorie sono ammesse in ogni tipo di processo (cf, per esempio, can. 1663 §1); anche nel processus brevior per la dichiarazione di nullità del matrimonio.
L’istruzione Dignitas connubii si premura di prevedere l’invio di lettere rogatorie al vescovo diocesano perché egli stesso vi provveda «si casus ferat» (art. 29 § 2 DC; cf pure art. 13 §1, 5° DC). Il caso più frequente è quello di una diocesi che aderisce ad un tribunale interdiocesano e sprovvista quindi un tribunale proprio. In questo caso le rogatorie dovrebbero concernere l’aiuto del tribunale interdiocesano, che però ordinariamente è troppo distante dalla diocesi interessata alle rogatorie, Da qui l’eccezione dell’art. 29 § 2 DC, per favorire la prossimità, che è il fine appunto inteso con le rogatorie.
Alternativa alle rogatorie è il trasferimento del tribunale che si reca nel territorio (e nella sede) di un altro tribunale per compiere atti istruttori (cf can. 1469 § 2). La scelta tra le due forme è data dalla prudente valutazione delle esigenze della causa e delle parti.
Di indole diversa, pur con alcune analogie procedurali, sono le richieste che il tribunale interdiocesano può rivolgere «ad probationes colligendas et actus notificandos» alle sezioni istruttorie (non quindi tribunali) che i vescovi che hanno aderito al tribunale interdiocesano erigano nelle proprie diocesi (cf art. 23 § 2 DC).
Maragnoli, G., La funzione e i poteri del giudice istruttore nel processo canonico di nullità del matrimonio», in Aa.Vv., La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii». II Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici. Roma 13-18 settembre 2004, Roma 2005, 83-143.
Roberti, F., De expensis iudicialibus pro exequendis litteris rogatoriis, in «Apollinaris» 10 (1937) 278-279.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 39; 51; 41 (2009) 357; 10 (1978) 228.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.