Can. 1469 § 1

c. 1637.

Art. 32 § 2 DC
Potestas iudicialis in proprio territorio exercenda est, salvo art. 85.

Montini, G.P., «Claudatur cum indicazione loci» (can. 1612, § 4). Il luogo della decisione giudiziale canonica tra realtà, formalità e motivo di nullità, in “Recte sapere”. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, Torino 2014, pp. 499-510.

In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 73; 99; 41 (2009) 372; 10 (1978) 260-261.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.