Lite contestata, possessor rei alienae desinit esse bonae fidei; ideoque, si damnatur ut rem restituat, fructus quoque a contestationis die reddere debet et damna sarcire.
Contestata la lite il possessore di un bene altrui cessa di essere in buona fede; pertanto se è condannato a restituire la cosa, deve rendere anche i frutti dal giorno della contestazione della lite e risarcire i danni.
Nach erfolgter Streitfestlegung hört der Besitzer einer fremden Sache auf, in gutem Glauben zu sein; daher muss er, wenn er zur Herausgabe der Sache verurteilt wird, auch die seit der Streitfestlegung bezogenen Früchte herausgeben und für Schäden aufkommen.[ref] La traduzione omette l’indicazione del «giorno» che si trova nel testo, e che invece è recepita dalla traduzione del Münsterischer Kommentar. [/ref]
c. 1731, 3°.
In un primo momento venne proposta l’anticipazione alla (notificazione della) prima citazione dell’effetto quanto ai frutti e ai danni che il possessore di cosa altrui è tenuto a restituire dopo la sentenza a lui sfavorevole (cf Communicationes 38 [2006] 135). Nelle cause di nullità matrimoniale
La proposta era stata avanzata da Ciprotti: egli proponeva di anticipare alla notificazione della citazione alla parte convenuta, cioè porre nel vigente can. 1512, quanto prescritto nel can. 1731, 3° del Codice previgente (S. Congregazione Orientale – Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, Ventesima Plenaria. Proposte di modifiche del testo del “Codex Iuris Canonici”. Nuove proposte presentate dal Prof. Pio Ciprotti, Città del Vaticano 1944, 97; 98). Le ragioni addotte erano due: l’analogia con il prescritto del n. 4 del canone 1512 e l’abuso che poteva nascere dall’ostruzionismo alla contestazione della lite, funzionale appunto a continuare a godere dei frutti della cosa altrui posseduta.
La proposta fu in un primo momento accettata e rifluì nel n. 5 di quel canone (cf Communicationes 38 [2006] 135; 151) fino alla consultazione generale, nella quale alcuni proposero che l’effetto circa i frutti e i danni della cosa altrui fosse di nuovo riportato al momento della contestazione della lite, come era previsto nel previgente Codice (cf Communicationes 11 [1979] 91). Fu così che la disposizione fu riportata su decisione dei consultori al suo luogo originario, l’attuale can. 1515.
L’applicabilità della norma di questo canone alle cause di nullità matrimoniali (cf. C. Gullo – A. Gullo, Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio. Quarta edizione aggiornata con le facoltà straordinarie concesse da Sua Santità Benedetto XVI a S.E. il Decano della Rota Romana l’11 febbraio 2013, Città del Vaticano 2014, 145) con l’obbligo di interrompere la convivenza al cessare della buona fede, pare molto discutibile, se non certamente da rigettare. Di certo la Dignitas connubii non ha recepito il canone.
Diverso appare il problema sotto il profilo morale e dello scandalo (cf. PM 63: «si (…) grave scandalum, Ordinarii iudicio, adsit»).
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 138; 152.
Bibliografia e ulteriori approfondimenti in G.P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica. Editio quinta. Ad usum Auditorum, Romae 20205, pp. 187-248.