Consilium presbyterale habeat propria statuta ab Episcopus dioecesano approbata, attentis normis ab Episcoporum conferentia prolatis.
Il consiglio presbiterale abbia propri statuti approvati dal Vescovo diocesano, attese le norme emanate dalla Conferenza Episcopale.
The presbyteral council is to have its own statutes approved by the diocesan bishop, attentive to the norms issued by the conference of bishops.
El consejo presbiteral debe tener sus propios estatutos, aprobados por el Obispo diocesano, teniendo en cuenta las normas que haya dado la Conferencia Episcopal.
ES I, 15 § 1; PS conclusio I b, II; DPME 203.
Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, Apostolorum Successores, 22 febbraio 2004, n. 182.
CEI, Delibera n. 19, 6 settembre 1984: can. 496.
La Conferenza Episcopale Italiana, esaminata attentamente la vigente legislazione canonica e tenuto conto della fase sperimentale di non pochi Consigli Presbiterali in Italia, ritiene sufficiente per ora la normativa contenuta nel Codice di Diritto Canonico, lasciando ad una opportuna valutazione delle singole diocesi ulteriori prescrizioni, anche secondo gli eventuali orientamenti delle Conferenze Episcopali Regionali (NCEI 18[1984] 204).
Il canone stabilisce che il CPr abbia un proprio statuto, approvato dal vescovo diocesano, elaborato tenendo conto delle eventuali norme in materia date dalla conferenza episcopale. La CEI, in materia, ha ritenuto di non dare indicazioni specifiche rimandando al limite alle conferenze episcopali regionali. Lo statuto (cf can. 94 § 1) dovrebbe contenere indicazioni importanti relative alla costituzione, composizione, natura, finalità, durata, compiti e funzionamento del CPr. Nello specifico il can. 497, 2° ricorda come lo statuto deve determinare i membri di diritto del consiglio e garantire, attraverso un meccanismo adeguato di elezione, che i membri eletti rappresentino effettivamente il presbiterio (cf can. 499), così come che circa la metà dei membri del consiglio sia eletta liberamente dal presbiterio (can. 497, 1°). Quanto al diritto di voto lo statuto può prevedere la possibilità di attribuirlo ai sacerdoti che, pur non essendo incardinati in diocesi e non svolgendovi nessun ufficio a favore della diocesi, vi abbiano il domicilio o il quasi domicilio (can. 498 § 2). Circa il tempo di durata del CPr spetta allo statuto determinarlo tenendo presente l’obbligo di un rinnovamento, almeno parziale, ogni cinque anni (cf can. 501 §1 ). Quanto al funzionamento del consiglio il Codice ricorda che compete al vescovo la convocazione, la presidenza e di fissare l’ordine del giorno (can. 500 § 1) così come di divulgare i pareri espressi dal consiglio stesso (can. 500 § 3). Circa il fine e la competenza la normativa generale non rimanda allo statuto dal momento che ne definisce essa stessa il fine (can. 495 § 1) e la competenza (can. 500 § 2).
Gli stessi statuti o uno specifico regolamento (cf can. 95) potranno opportunamente regolare gli incontri del consiglio: ordine del giorno, presidenza e moderatori, commissioni o gruppi di studio, modalità di intervento ecc..
P. Bianchi, Gli statuti del consiglio presbiterale, in M. Rivella (ed.), Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa, Milano 2000, pp. 106-128.
Communicationes 24 (1992) 56-176; 25 (1993) 122-132.