Can. 1421 § 1

c. 1574 § 1; CM V § 1; SA Decr., 9 aug. 1972.

Montini, G. P., L’amministrazione della giustizia nelle Chiese locali, con particolare riguardo ai territori di missione, in «Ius missionale» 12 (2018) 171-194.

Pompedda, M.F., Il giudice nei tribunali ecclesiastici: norma generale e caso concreto (funzione, competenza professionale, garanzie di indipendenza, giudici laici), in Aa.Vv., La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna, Città del Vaticano 1997, 135-146.

In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 41; 52; 41 (2009) 358; 10 (1978) 230-231.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.

Notes:

  1. Codex des kanonischen Rechtes, Kevelaer 20178, 625.

    Le forti divergenze di opinioni in merito alla possibilità dei laici di essere costituiti giudici, si riverberano sulle traduzioni in lingua tedesca.
    La traduzione ufficiosa (a cura della conferenza episcopale) usa nel caso «müssen».
    La traduzione del Münsterischer Kommentar usa «sollen» (ad locum) e ritiene la traduzione ufficiosa errata («falsch»). La prova dell’errore sarebbe proprio il § 2 del canone che prevede una eccezione.
    Il testo latino, pur indicando con il congiuntivo (sint) un obbligo di nominare giudici diocesani che siano chierici, non lo qualifica in alcun modo.
    Tra le traduzioni più diffuse, quelle di lingua tedesca sono le uniche che accentuano e qualificano questo obbligo.