§ 1. Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur Vicarium iudicialem seu Officialem constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas causarum aliud suadeat.
§ 1. Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario generale, a meno che l’esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti.
§ 1. Jeder Diözesanbischof ist gehalten, einen Gerichtsvikar, das heißt einen Offizial mit ordentlicher richterlicher Gewalt zu bestellen, der vom Generalvikar verschieden ist, sofern nicht die geringe Größe einer Diözese oder der geringe Anfall an Gerichtssachen eine andere Regelung angeraten erscheinen lässt.
c. 1573 § 2; SCPF Decl., 7 apr. 1927; SA Litt. circ., 24 iul. 1972, n. 2.
L’obbligo di costituzione del tribunale diocesano
L’obbligo («tenetur») di costituire il vicario giudiziale equivale all’obbligo di costituire il tribunale diocesano. Nel momento nel quale è costituito il vicario giudiziale è costituito il tribunale diocesano.
A volte alcune normative speciali precisano l’obbligo del vescovo diocesano di costituire il tribunale diocesano (cf art. 22 § 3 DC; can. 1673 § 2 [MIDI]), ma trattasi solo di una esplicazione di quanto già avviene con la nomina del vicario giudiziale. Se c’è vicario giudiziale c’è tribunale, se c’è tribunale c’è vicario giudiziale.
Non si tratta di sottovalutare l’aspetto istituzionale e organizzativo di un tribunale (decreto di costituzione, ministri, sede, finanziamento ecc.), ma di evidenziare che è istituzionalmente preponderante la trasmissione stabile («ordinaria») della potestà di giudicare da parte del vescovo ad altri.
Vicario giudiziale e Vicario generale
La relativa incompatibilità che emerge dal canone tra vicario giudiziale e vicario generale è dovuta all’esercizio della potestà esecutiva di quest’ultimo, del tutto simile a quella del vescovo diocesano (cf can. 479 § 1).
L’incompatibilità però è solo relativa perché la scarsità di attività del tribunale diocesano potrebbe ammettere il (pur sempre sconsigliabile) cumulo degli uffici di vicario generale e vicario giudiziale.
Denominazione
La cancellazione della denominazione di «officiale» e la sua sostituzione con «vicario giudiziale» (cf Communicationes 38 [2006] 40) fu contestata dagli organi di consultazione che ne proposero il ripristino e anche alternative (cf ibid., 10 [1978] 230).
«Officiale» è denominazione più classica che ora si affianca come alternativa alla denominazione «vicario giudiziale», che meglio rappresenta la potestà ordinaria vicaria di cui gode. Ordinaria perché stabile, siccome legata all’ufficio. Vicaria perché in aiuto all’ufficio principale, detenuto dal vescovo diocesano.
Se non c’è tribunale non può essere nominato il vicario giudiziale
La corrispondenza sopra espressa tra vicario giudiziale e tribunale implica che laddove il tribunale diocesano non c’è (è il caso soprattutto della costituzione di un tribunale interdiocesano [cf can. 1423 § 1] competente per ogni genere di cause [cf can. 1423 § 2]), non può essere nominato il vicario giudiziale: cf Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, responsum, 17 febbraio 1995, prot. n. 25046/94 VT, in «Revista española de derecho canónico» 52 (1995) 750-751; trad. spagnola in «Agencia Informativa Católica Argentina» n. 2008 (1995) 269-270.
Montini, G. P., L’amministrazione della giustizia nelle Chiese locali, con particolare riguardo ai territori di missione, in «Ius missionale» 12 (2018) 171-194.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 40; 51; 41 (2009) 358; 10 (1978) 230.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.