§ 4. Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii iudiciales adiuncti esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure canonico doctores vel saltem licentiati, annos nati non minus triginta.
§ 4. Sia il Vicario giudiziale sia i Vicari giudiziali aggiunti devono essere sacerdoti, di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico e che non abbiano meno di trent’anni.
§ 4. Sowohl der Gerichtsvikar als auch die beigeordneten Gerichtsvikare müssen Priester, gut beleumundet, Doktoren oder wenigstens Lizentiaten des kanonischen Rechtes und mindestens dreißig Jahre alt sein.
c. 1573 § 4; PrM 21.
I requisiti del vicario giudiziale sono quattro e si differenziano da quelli per i giudici (cf can. 1421) per una maggiore esigenza. Essi sono identici per il vicario giudiziale aggiunto.
L’ordine sacro
Per i vicari giudiziali è richiesto l’ordine sacro del presbiterato o dell’episcopato.
Non può quindi essere validamente nominato vicario giudiziale un diacono. La proposta del III schema dell’istruzione Dignitas connubii di aprire l’accesso all’ufficio di vicario giudiziale ai diaconi non è stata accettata (cf Pontificia Universitas Gregoriana, Instructionis Dignitas connubii synopsis historica, Roma 2015, 51).
Integra fama
Il vicario giudiziale deve godere di integra fama, non solo di buona fama.
Recentemente la Segnatura Apostolica ha avuto modo di chiarire alcuni elementi al riguardo:
«quidquid dicit Rev.dus Recurrens, saltem pro nonnullis itineribus ab eo peractis sufficienter ex actis probatae sunt magnae expensae haudquaquam in exercendis suis muneribus a Rev.do Recurrente sumptibus dioecesis factae, tempore quo munere Vicarii iudicialis fungebatur;
– deficit exinde illa integra fama, quae ad officium Vicarii iudicialis can. 1420, § 4 requiritur, nam is, cui munus iudicandi tamquam Vicario Episcopi stabiliter collatum est, ab omni suspicione defectus integritatis immunis esse debet;
– quae amissio integrae famae sufficit pro amotione, et non requiritur ut orta sit ex ipso exercitio muneris Vicarii iudicialis, neque ut reapse divulgata sit» (decretum Congressus, 27 februarii 2014, prot. n. 48191/13 VT, in «Ius canonicum» 58/115 (2018) 342-344; ivi con traduzione spagnola).
Grado accademico
Un grande progresso ha costituito la eliminazione dell’alternativa, ammessa nel can. 1573 § 4 CIC17, che il vicario giudiziale se non fosse stato dottore in diritto canonico fosse almeno perito, ossia esperto («ceteroqui periti»). Attualmente perciò è richiesto per i vicari giudiziali il possesso del grado accademico almeno della licenza in diritto canonico, acquisito presso una Facoltà ecclesiastica.
La dispensa da questo requisito, di cui è competente esclusivamente la Segnatura Apostolica (cf can. 87 § 1; PB 124, 2°), è concessa solo in casi eccezionali e con limiti temporali e di competenza.
Età
L’età anagrafica di almeno trent’anni non è ad validitatem per la nomina a vicario giudiziale, considerato il prescritto del can. 149 § 2 (cf. SSAT, prot. n. 31622/00 VT). L’espressione non minus dimostra il favore del diritto per persone di età matura in questo ufficio.
La proposta del III schema dell’istruzione Dignitas connubii di richiedere che i vicari giudiziali siano «fori experientia pollentes» non è stata accettata (cf Pontificia Universitas Gregoriana, Instructionis Dignitas connubii synopsis historica, Roma 2015, 51); è stata trasformata nella calda raccomandazione («enixe commendatur»: art. 42 § 2 DC) di non nominare vicario giudiziali che manchino di esperienza forense.
Franchetto, F., Il vicario giudiziale e il vicario giudiziale aggiunto, in Aa.Vv., I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2018, 129-156.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 40; 52; 41 (2009) 358; 10 (1978) 230.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.