§ 3. Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas iudices ex ordine per turnum advocet, nisi Episcopus in singulis casibus aliter statuerit.
§ 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
§ 3. Sofern der Bischof in Einzelfällen nichts anderes verfügt hat, hat der Gerichtsvikar für die Behandlung jedes einzelnen Falles die Richter nach der Ordnung turnusgemäß zu berufen.
c. 1576 § 3; CI Resp. I, 28 iul. 1932 (AAS 24 [1932] 314).
Il principio del giudice naturale, ossia che un giudice non può essere scelto dalle parti in causa né l’autorità non può stabilire discrezionalmente un giudice determinato per una causa determinata, comporta che la scelta del giudice o dei giudici deputati a giudicare una causa avvenga in modo oggettivo. Da questa esigenza elementare di giustizia ha origine la norma che i giudici per una causa siano scelti «ex ordine per turnum». Già il can. 1676 § 3 CIC17 richiedeva che la scelta avvenisse «per turnum», ma alla Commissione per la revisione del Codice non è sembrato sufficiente: «[…] quorum compositio non debet manere ad libitum Ordinarii vel moderatoris Tribunalis» (Communicationes 38 [2006] 42). Da qui l’espressione «turno ordinatamente stabilito» (ibid.), che sarà difesa dalla Commissione a fronte di alcuni organi di consultazione che ne chiedevano la abolizione perché avrebbe riguardato solo i tribunali più grandi (ibid., 10 [1978] 234).
Turno
Nel paragrafo «turno» indica che la scelta avviene per turnazione, ossia i giudici «a turno» sono deputati a trattare e giudicare una causa.
Il turno però non assicura di per se stesso oggettività, se la turnazione è lasciata all’arbitrio di colui che sceglie. Ecco l’aggiunta «ex ordine» che significa che la turnazione avvenga secondo un ordine prestabilito.
Non è necessario che la turnazione avvenga in modo aritmetico (1, 2, 3…). L’ordine prestabilito può tener conto, per esempio, della maggiore o minore disponibilità dei giudici, della lingua conosciuta dai giudici, attraverso una turnazione appositamente stabilita (1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, …) e con eccezioni appositamente stabilite (per esempio, per i libelli in lingua croata: 2, 6, 7).
Dalla conformazione dell’ordine presso la Rota Romana, ove il giudizio è sempre collegiale, «turno» è passato sensim sine sensu ad indicare il collegio al quale spetta giudicare per turno. A questa ultima accezione si riferisce l’art. 48 § 1 DC.
Disciplina
Perché la normativa abbia efficacia, il vicario giudiziale deve assegnare le cause secondo l’ordine di ingresso in tribunale (ossia di protocollazione: cf can. 1458) ai giudici come risultano dall’ordine dei turni. Così facendo si evitano abusi e pure sospetti di abusi, che cioè una causa sia stata affidata ad un giudice (o a un collegio) compiacente o ostile, con una giurisprudenza di larga interpretazione o di stretta interpretazione.
Non è detto chi debba comporre l’ordo: il moderatore è certamente l’autorità competente.
Eccezione
Duplice l’interpretazione di questa eccezione.
La prima dice riferimento alla interpretazione autentica del 28 luglio 1932 (cf supra): in essa si stabiliva che il vicario giudiziale potesse costituire i turni, a meno che il vescovo «aliter in singulis casibus statuat», ossia a meno che il vescovo non si riservi a sé di costituire i turni, sottinteso ad normam iuris, ossia per turnum, come era allora stabilito nel can. 1576 § 3 CIC17. L’ascendenza storica e la letteralità inducono a interpretare l’eccezione non tanto in riferimento alla costituzione «ex ordine per turnum», ma solo quanto al soggetto costituente i collegi o designante il giudice unico.
Una seconda interpretazione vede delle eccezioni, non previste nell’ordo per la turnazione, che possono essere fatte dal vescovo diocesano. Data l’odiosità il paragrafo esige che siano stabilite «in casi singoli». Per fugare ogni dubbio di acceptio personarum dovrà essere emanato un decreto con la motivazione.
Assegnazione della causa o assegnazione della potestà?
Non pare fondata l’opinione espressa da alcuni Autori (cf Daniel, W.L., The Principle of Collegiality, 388-390; Id., Recent Rotal Jurisprudence concerning the Nullity of the Definitive Sentence, in «Periodica de re canonica» 106 [2017] 505-506) e sostenuta in qualche rara pronuncia secondo cui la mancanza della deputazione da parte del vicario giudiziale del giudice diocesano a una causa determinata di competenza del medesimo tribunale diocesano, comporterebbe nel giudice diocesano la mancanza della potestà giudiziale e quindi la nullità della sentenza definitiva per mancanza della potestà giudiziale (cf can. 1620, 2°).
Daniel, W.L., The Principle of Collegiality in the Exercise of Judicial Power in the Church, in «Studia canonica» 53 (2019) 369-429.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 41-42; 53; 41 (2009) 359; 10 (1978) 233-234.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.