§ 2. Promotor et defensor constitui possunt tum ad universitatem causarum tum ad singulas causas; possunt autem ab Episcopo, iusta de causa, removeri.
§ 2. Promotore e difensore possono essere costituiti sia per tutte le cause sia per singole cause; possono poi essere rimossi dal Vescovo per un giusto motivo.
§ 2. Kirchenanwalt und Bandverteidiger können sowohl für die Gesamtheit der Prozesse als auch für einzelne Prozesse bestellt werden; aus gerechtem Grund können sie jedoch vom Bischof abberufen werden.
cc. 1588 § 2, 1590 § 2.
Una lettura superficiale del canone potrebbe condurre a ritenere che in una diocesi sia data l’opzione di costituire il promotore di giustizia e il difensore del vincolo ad actum, ossia all’occorrenza di una causa. Stabilità del promotore di giustizia e del difensore del vincolo
Questa lettura trascurerebbe la forza prescrittiva dei canoni 1430 e 1432 che prevedono la costituzione in diocesi («constituatur in dioecesi») del promotore di giustizia e del difensore del vincolo.
Rettamente perciò l’istruzione Dignitas connubii prevede la costituzione stabile («stabiliter») di almeno un («saltem unus») promotore di giustizia e difensore del vincolo (cf art. 53 § 1 DC), che, in ragione del can. 1436 § 1, possono essere una sola persona.
Il canone 1436 § 2, quindi, ha solo l’intenzione di consentire anche la costituzione di promotori di giustizia e di difensori del vincolo per singole cause (cf art. 53 § 2 DC: «Ad singulas vero causas potest alius nominari […]; corsivi nostri).
Pur con la precisazione sopra indicata, si deve riconoscere che il promotore di giustizia e il difensore del vincolo non godono in forza del diritto codiciale di stabilità alcuna:
– non vi è infatti prescrizione alcuna che obblighi il vescovo alla nomina ad determinatum tempus, anche se la Segnatura Apostolica interviene laddove la relazione annuale sullo stato del tribunale non annota alcuna durata, quasi che la nomina a questi uffici fosse ad nutum;
– al promotore di giustizia e al difensore del vincolo impediti può essere dato un sostituto sia all’inizio di una causa sia durante processu (cf art. 55 DC);
– la loro rimozione è subordinata solo ad una giusta causa, non ulteriormente qualificata (cf can. 1436 § 2), senza indicazione di alcuna procedura specifica, legata solo alla competenza del vescovo, autore della nomina, senza alcuna clausola riguardante la sede vacante (cf invece can. 1590 § 1 CIC17).
Questa precarietà non giova certamente all’esercizio istituzionale dell’ufficio di promotore di giustizia e di difensore del vincolo da parte dei titolari; d’altra parte non si può a loro attribuire la stabilità propria dei giudici, che devono agire in scienza e coscienza, con imparzialità e indipendenza (cf can. 1608). La precarietà del promotore di giustizia e del difensore del vincolo potrebbe essere giustificata a partire dalla natura del loro ufficio, di tutela cioè del bene pubblico, che condividono strettamente con l’autorità ecclesiastica competente.
Il diritto particolare e speciale sovviene comunque spesso a mitigare questa precarietà, imponendo una nomina ad determinatum tempus.
Palestro, V., Il difensore del vincolo ed il promotore di giustizia (artt. 53-60), in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”. Parte seconda: la parte statica del processo, Città del Vaticano 2007, 177-190.
Pavanello, P., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale. XXIV Incontro di Studio. Villa Luzzago – Ponte di Legno (Brescia) 30 giugno – 4 luglio 1997, Milano 1998, 109-126.
Schöch, N., Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, in I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano 2018, 231-258.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 44; 57; 41 (2009) 362; 10 (1978) 239.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.