§ 2. Actus positi a iudice antequam recusetur, validi sunt; qui autem positi sunt post propositam recusationem, rescindi debent, si pars petat intra decem dies ab admissa recusatione.
§ 2. Gli atti posti dal giudice prima d’essere ricusato sono validi; quelli posti dopo che fu proposta la ricusazione devono essere rescissi se la parte lo chieda entro dieci giorni dall’ammissione della ricusazione.
§ 2. Prozesshandlungen, die der Richter vor der Ablehnung vorgenommen hat, sind gültig; Prozesshandlungen jedoch, die nach Erhebung der Ablehnung von ihm vorgenommen worden sind, müssen aufgehoben werden, wenn eine Partei dies innerhalb von zehn Tagen nach Stattgabe der Ablehnung verlangt.
Fu Mons. José Bueno de Castro Nery, canonista brasiliano (1901-1972), a proporre nel suo voto in qualità di consultore, che si risolvesse la vexata quaestio inerente alla validità degli atti posti da un giudice sospetto (cf Communicationes 38 [2006] 66).
Atti posti dal giudice prima della ricusazione
Gli atti posti dal giudice prima della presentazione dell’istanza di ricusazione all’autorità competente a riceverla (cf supra) sono validi, qualunque sia poi l’esito della causa. Il terminus ante quem pare debba porsi nella notificazione al giudice sospetto che è stata presentata una istanza di ricusazione nei suoi confronti. Questo pingue effetto fa ritenere non solo che l’istanza di ricusazione debba essere notificata al sospettato, ma che l’autorità competente è tenuta a notificarla statim.
Atti posti dal giudice durante il processo di ricusazione
Gli atti posti dal giudice dopo che egli abbia ricevuto la notificazione che contro di lui è stata presentata un’istanza di ricusazione, sono validi («valet»: cann. 125 § 2; 126), però devono essere rescissi, se:
1) il giudice fu alla fine dichiarato sospetto;
2) la parte presenti domanda di rescissione degli atti posti nel frattempo;
3) la domanda sia presentata entro dieci giorni dalla notificazione dell’esito affermativo della causa di ricusazione.
Anche questo pingue effetto fa ritenere che la pronuncia definitiva sulla ricusazione debba essere notificata a tutte le parti quanto prima.
Atti posti dal giudice dopo essere stato dichiarato sospetto
Nulla dice il paragrafo 2 degli atti posti dal giudice dopo che è stato dichiarato sospetto, se cioè continua a svolgere la sua funzione nonostante la pronuncia. Secondo il can. 1109 § 2 CCEO sono invalidi.
Jenkins, R.E., Safeguarding the administration of Justice: Judicial Abstention and Recusal in Canonical Perspective, in «Periodica de re canonica» 93 (2004) 389-434.
Montini, G.P., Astensione e ricusazione del Vescovo giudice. Alcune questioni sul can. 1449 §3, in «Periodica de re canonica», di prossima pubblicazione.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 66; 93; 41 (2009) 367; 10 (1978) 252.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito monsmontini.it ove prossimamente saranno pubblicate le dispense aggiornate della parte statica del Corso di diritto processuale tenuto nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.