Si tratta di un principio tradizionale, generale e assoluto.
È stabilito per il giudizio penale; pertanto nei processi penali amministrativi, come pure nelle procedure disciplinari e amministrative, si dovrà fare riferimento a normative speciali sulla necessità e scelta dell’avvocato (cf, per esempio, can. 1738).
Le modalità processuali di attuazione di questo principio affermato nel § 1 sono declinate nel can. 1723.
Il principio attiene all’avvocato, ossia al difensore in grado di esplicare nel giudizio penale la difesa tecnica dell’accusato. Ciononostante si deve considerare che l’avvocato in ambito penale svolge o può essere chiamato a svolgere uffici che attengono al procuratore; ciò accade in modo evidente, per esempio, per l’avvocato dato all’accusato dichiarato assente dal giudizio.