La decisione circa il momento della vacanza della parrocchia a qua menzionata nel can. 1751 § 1 è ovviamente predittiva e, come tale, soggetta a numerose variabili dipendenti dallo sviluppo degli avvenimenti. Inoltre la parrocchia a qua in ragione dell’istituto del trasferimento si presuppone ad ogni effetto retta utilmente, ossia senza danno; pertanto non vi è urgenza di dichiararne la vacanza.
Per tali ragioni la vacanza della parrocchia a qua non si realizza senza la dichiarazione dell’autorità competente (vescovo, ordinario).
La proposta di menzionare e fare esplicitamente salvo nel caso il prescritto del can. 195 (allora il can. 46 de personis: cf Communicationes 22 [1990] 100) circa il sostentamento del parroco trasferito fu prima accettata ma poi rigettata (cf Communicationes 40 [2008] 395; 399; 41 [2009] 148; 447; 11 [1979] 295). La norma comunque si può ritenere nel caso in vigore ex analogia.