Contestatio litis habetur cum per iudicis decretum controversiae termini, ex partium petitionibus et responsionibus desumpti, definiuntur.
Si ha la contestazione della lite, quando con un decreto del giudice si definiscono i termini della controversia, desunti dalle richieste e dalle risposte delle parti.
Die Streitfestlegung geschieht dadurch, dass durch richterliches Dekret die Streitpunkte genau bestimmt werden, die sich aus den Anträgen und Erwiderungen der Parteien ergeben. [ref] La traduzione aggiunge l’avverbio «genau» (= esattamente; precisamente), che non è presente nel testo; la traduzione del Münsterischer Kommentar non lo prevede. [/ref]
cc. 1726, 1727, 1729 § 3; NSRR 76 §§ 1 et 2; PrM 87, 92; NSSA 38; CPEN Rescr., 28 apr. 1970, nn. 10, 11.
DC art. 135, § 1
Transacto termino quindecim dierum a notificatione decreti citationis, praeses vel ponens, nisi alterutra pars vel defensor vinculi sessionem ad formulam dubii statuendam petierit, intra decem dies ex partium petitionibus et responsionibus formulam dubii vel dubiorum decreto suo ex officio statuat (cf. can. 1677, § 2).
DC art. 135, § 2
Partium petitiones responsionesque, praeterquam in libello causae introductorio, possunt vel in responsione ad citationem exprimi vel in declarationibus ore coram iudice factis (cf. can. 1513, §§ 1-2).
DC art. 135, § 3
Formula dubii determinare debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur (cf. can. 1677, § 3).
MIDI can. 1675, § 2
Praefato termino transacto […], Vicarius iudicialis suo decreto formulam dubii determinet […]
MIDI can. 1676, § 5
Formula dubii determinare debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur.
MIDI can. 1685
Vicarius iudicialis, eodem decreto quo formulam dubii determinat […]
La formazione del titolo La soluzione trovata fu il mantenimento dell’istituto, semplificato e destinato a formalizzare l’oggetto del giudizio in modo tale che esso fosse chiaro a tutte le parti: al giudice che ad esso risponderà nella sentenza; alla parte attrice che saprà ciò che dovrà dimostrare attraverso le prove da addurre, alla parte convenuta e al difensore del vincolo che sapranno ciò su cui dovranno esercitare il loro diritto di difesa. Il paragrafo Nelle cause di nullità matrimoniali
La materia dell’intero titolo è stata oggetto di un iter molto travagliato.
Per ben due volte fu chiesta la soppressione dell’istituto della contestatio litis (cf. Communicationes 38 [2006] 136; 11 1979] 92-93). Le motivazioni erano varie e ognuna ebbe opposizioni. A chi sosteneva che la ragione classica che la giustificava era l’animus litigandi della parte convenuta, altri rispondevano che in realtà era l’animus obtinendi resolutionem iudicialem quaestionis. A chi sosteneva che gli ordinamenti civili avevano ormai abbandonato questo istituto processuale, altri rispondevano che l’istituto era particolarmente lodato dai civilisti.
In realtà non ci fu affatto semplificazione, anzi si realizzò un irrigidimento. Nella disciplina del Codice previgente la formula del dubbio fissata dal giudice con decreto era obbligatoria solo «in causis (…) implicatioribus, in quibus petitio actoris nec perspicua sit nec simplex vel contradictio conventi difficultatibus scateat» (can. 1728); negli altri casi, invece, era sufficiente che «in actis inseratur petitio actoris et contradictio conventi, unde constet qua de re agatur seu quinam sint controversiae termini» (can. 1727). Il preteso risultato “semplificatorio” fu di rendere obbligatoria sempre, in tutte le cause, la fissazione con decreto del giudice della formula del dubbio o dei dubbi, aggravata dall’obbligo della menzione della stessa formula nel testo della sentenza (can. 1612, § 2; cf. pure can. 1513, § 2), non prevista nel Codice precedente (cf. can. 1874, § 3).
Fu respinta la proposta di un canone nel quale si dicesse che «[i]n causis ubi obiectum litis iam per se ipsum perspicuum est hae formalitates omitti possunt» (Communicationes 38 [2006] 138). Alcuni consultori ritennero che questa proposta potesse essere ripresentata per i processi matrimoniali (cf. ibid., 139). In realtà anche nelle cause di nullità matrimoniale fu poi prevista obbligatoriamente la determinazione della formula del dubbio (cf. can. 1677, § 2 prima del MIDI e can. 1676, § 2 dopo il MIDI).
Il paragrafo è di carattere dichiarativo, ossia definisce che cosa si deve intendere per contestazione della lite. Gli elementi che la compongono sono tre: (1) il decreto del giudice che stabilisce i (2) termini della controversia (cioè l’oggetto del giudizio, ossia il dubbio o i dubbi della causa), tratti (3) dagli apporti delle parti (richieste e risposte) fino ad allora presentati.
Nelle cause di bene pubblico (cause di nullità matrimoniale e cause penali) la funzione della contestazione della lite è dichiarativa; nelle cause di bene privato è di carattere costitutivo perché la risposta della parte convenuta ha la forza di delimitare l’oggetto del giudizio, parzialmente concedendo, per esempio, quanto l’attore chiede.
I «controversiae termini» che il giudice deve con decreto definire, nelle cause di nullità matrimoniale sono costituiti dalla formula del dubbio che «determinare debet quo capite vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur» (can. 1676, § 5).
W.L. Daniel, «La Litis contestatio en el proceso penal canónico», in Ius canonicum 60 (2020) 567-607.
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu instructoria processus in causis nullitatis matrimonii», Periodica de re canonica 85 (1996) 350-351.
N. Schöch, «I limiti del potere discrezionale del giudice al momento della concordanza del dubbio nel processo di nullità matrimoniale», in Quaderni dello Studio Rotale 13 (2003) 55-82.
In ordine cronologico
Communicationes 38 (2006) 136-138; 151; 41 (2009) 390; 11 (1979) 92-93.
L’articolo di Z. Grocholewski citato in bibliografia è stato pubblicato in varie lingue e luoghi:
Z. Grocholewski, «A fase inicial ou introdutória do processo nas causas de nulidade de matrimônio», Direito & pastoral 10 (1996) 7-52;
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», in Zbornik z II. Sympózia kanonického práva, 1992, 13-65;
Z. Grocholewski, «Úvodná fáza Procesu v Kauzách Manželskej Nulity», in Ius et iustitia. Acta III Symposii Iuris Canonici anni 1993, Spisska Kapitula 1994, 211-259.
Bibliografia e ulteriori approfondimenti in G.P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica. Editio quinta. Ad usum Auditorum, Romae 20205, pp. 187-248.