Decretum iudicis partibus notificandum est; quae nisi iam consenserint, possunt intra decem dies ad ipsum iudicem recurrere, ut mutetur; quaestio autem expeditissime ipsius iudicis decreto dirimenda est.
Il decreto del giudice deve essere notificato alle parti, le quali, salvo che non si siano già dichiarate consenzienti, possono ricorrere entro dieci giorni allo stesso giudice perché sia mutato; la questione deve poi essere definita con decreto del giudice stesso con la massima celerità. [ref] La traduzione aggiunge che il consenso debba essere oggetto di «dichiarazione»: la specificazione è però assente nel testo e è noto che il consenso alla formula può essere anche espresso con il silenzio (cf. il caso di DC art. 127, § 2). [/ref]
Das richterliche Dekret ist den Parteien bekannt zu geben; sofern sie ihm nicht bereits zugestimmt haben, können sie innerhalb von zehn Tagen beim Richter eine Abänderung beantragen; diese Frage muss durch richterliches Dekret auf schnellstem Weg entschieden werden. [ref] La traduzione omette le due specificazioni riguardo al giudice («ipsum»; «ipsius»). [/ref]
NSRR 73.
DC, art. 135, § 4
Decretum praesidis vel ponentis partibus notificandum est; quae nisi iam consenserint, possunt intra decem dies ad collegium recurrere, ut mutetur; quaestio autem expeditissime ipsius collegii decreto dirimenda est (cf. can. 1513, § 3).
MIDI, art. 1676, § 2
Quod decretum partibus et vinculi defensori statim notificetur.
La disposizione è una novità del Codice vigente. La impugnazione Un’impugnazione più incisiva? Nelle cause di nullità matrimoniale
Risponde alla sicurezza giuridica che tutte le parti devono avere circa l’oggetto del giudizio stabilito dal giudice. La Commissione di riforma del Codice, infatti, rigettò la proposta di limitare la notificazione del decreto del giudice solo ai casi nei quali l’oggetto del giudizio differisse «dal dubbio notificato con la citazione» (Communicationes 16 (1984) 64), sulla base del fatto che «nel libello non sempre l’oggetto del giudizio è presentato chiaramente e con parole esatte e in termini giuridici» (ibid.).
Nel caso però in cui la citazione contenga la proposta di formula del dubbio o dei dubbi a norma dell’art. 127, § 2 DC e insieme l’opportuno avvertimento che il consenso (o il silenzio) sulla formula proposta fisserà automaticamente l’oggetto del giudizio, la notificazione è superflua, anche perché non vi sarà possibilità di impugnazione (cf. § 3: «nisi iam consenserint»).
È ammesso il ricorso contro il decreto della contestazione della lite.
È ammesso solo nel caso in cui non vi sia stato prima un accordo sull’oggetto del giudizio.
È ammesso il ricorso allo stesso giudice della contestazione della lite, secondo la modalità delle cause incidentali quanto a:
– termini: dieci giorni dalla notificazione del decreto di contestazione della lite (cf. DC art. 221, § 1);
– destinatario: nel caso in cui il giudice che ha emanato il decreto di contestazione della lite sia:
– il giudice unico, il ricorso sarà indirizzato e deciso dallo stesso giudice unico;
– il preside o ponente, il ricorso sarà indirizzato al preside o ponente, che potranno revocare il decreto oppure trasmettere il ricorso perché sia deciso dal collegio (cf. DC, art. 221, § 2);
– il collegio, il ricorso sarà indirizzato e deciso dallo stesso collegio;
– ulteriore ricorso: la decisione del giudice unico e del collegio non saranno ulteriormente impugnabili (cf. DC art. 222, § 2), senza escludere che la decisione possa essere oggetto di revoca (can. 1591).
La fragilità della impugnazione prevista dal § 3 (allo stesso autore del decreto e expeditissime) è coerente con la natura dichiarativa del decreto di contestazione della lite nella quale il giudice non può allontanarsi dalle richieste e risposte delle parti (cf. § 1) e per questo non è un decreto che abbisogni di motivazione.
Non si può però negare che in occasione del decreto di contestazione della lite, un capo di nullità, un capo di accusa o un termine della controversia, ammessi con il decreto di ammissione del libello, vengano a scomparire, ossia ad essere rigettati, su istanza, per esempio, delle risposte della parte convenuta o del difensore del vincolo. In tal caso rivive l’impugnazione più pingue prevista dal can. 1505, § 4 a motivo della natura della decisione del giudice, che in realtà rigetta una domanda giudiziale (cf., per esempio, Tribunal eclesiástico de la Archidiocesis de Santiago de Compostela, decreto «Nulidad de matrimonio (Incidente ‘De iure appellandi’), 18 giugno 1985, coram Don Manuel Calvo Tojo», in REDC 47 (1990) 321-343).
Nel can. 1677, § 4 prima del MIDI si prevedeva un lasso di dieci giorni dopo il decreto della contestazione della lite, destinato alla eventuale opposizione delle parti.
Nella normativa seguente al MIDI si prevede la notificazione del decreto (cf. can. 1676 § 2) che deve contenere anche la formula del dubbio, ma si tace sulla facoltà di ricorrere, che è implicita nel silenzio del testo e prevista nella normativa generale.
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», Periodica de re canonica 85 (1996) 353-354.
In ordine cronologico
Communicationes 11 (1979) 93; 16 (1984) 64.
L’articolo di Z. Grocholewski citato in bibliografia è stato pubblicato in varie lingue e luoghi:
Z. Grocholewski, «A fase inicial ou introdutória do processo nas causas de nulidade de matrimônio», Direito & pastoral 10 (1996) 7-52;
Z. Grocholewski, «De periodo initiali seu introductoria processus in causis nullitatis matrimonii», in Zbornik z II. Sympózia kanonického práva, 1992, 13-65;
Z. Grocholewski, «Úvodná fáza Procesu v Kauzách Manželskej Nulity», in Ius et iustitia. Acta III Symposii Iuris Canonici anni 1993, Spisska Kapitula 1994, 211-259.
Bibliografia e ulteriori approfondimenti in G.P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica. Editio quinta. Ad usum Auditorum, Romae 20205, pp. 187-248.